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Bonus nuovi nati

Il servizio permette di presentare la domanda per il Bonus nuovi nati, che prevede un contributo per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, per genitori con i requisiti richiesti.

Rivolto a:
Categorie
Genitori
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 17 aprile 2025 Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2026

Cos'è

È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’art. 1 comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno.

A chi è rivolto

Il contributo è riconosciuto a favore del genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, con un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile al minore al quale di riferisce l’evento, con un valore non superiore ai 40mila euro.

Nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale (AUU).

Come funziona

QUANTO SPETTA

Il bonus consiste in un importo di 1.000 euro una tantum.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, ovvero dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Per gli eventi verificatisi nel 2026, prima della data di apertura del servizio in argomento, la domanda può essere presentata, pena la decadenza, entro 120 giorni (12 agosto 2026) dalla data di pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026 n. 1268.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata cliccando, in questa pagina, su “Utilizza il servizio”, oppure tramite Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

Per presentare o gestire la domanda relativa a eventi che si sono verificati nel 2025 è necessario cliccare su “Bonus nuovi nati 2025” presente nella lista dei servizi. 

In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

Altre informazioni

L’Istituto, con la circolare INPS 10 aprile 2026, n. 45 e il messaggio 14 aprile 2026 n. 1268 illustra il contributo specificando:

  • i requisiti di accesso;
  • la presentazione e la gestione delle domande;
  • l’importo;
  • il pagamento;
  • il trattamento fiscale del contributo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è quello stabilito dalla legge n. 241 del 1990: 30 giorni.