Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Il servizio permette di presentare la domanda per il Bonus nuovi nati, che prevede un contributo per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, per genitori con i requisiti richiesti.
Genitori
-
-
Pubblicazione: 17 aprile 2025 Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025
Cos'è
È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’art. 1 comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno.
A chi è rivolto
Il contributo è riconosciuto a favore del genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, con un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro.
Nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale (AUU).
Come funziona
QUANTO SPETTA
Il bonus consiste in un importo di 1.000 euro una tantum.
Domanda
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita, ovvero dalla data di ingresso in famiglia del minore.
Per gli eventi verificatisi prima del 17 aprile 2025 (data di apertura del servizio per la presentazione della domanda di Bonus nuovi nati), la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 16 giugno 2025.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata cliccando, in questa pagina, su “Utilizza il servizio”, oppure tramite Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.
In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.
Altre informazioni
L’Istituto, con la circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76 illustra il contributo specificando:
- i requisiti di accesso;
- la presentazione e la gestione delle domande;
- l’importo;
- il pagamento;
- il trattamento fiscale del contributo.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è quello stabilito dalla legge n. 241 del 1990: 30 giorni.