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Indennità di disoccupazione per i giornalisti

Il servizio consente di richiedere trattamenti di disoccupazione per i giornalisti. Dal 2022 sono riconosciuti dall’INPS anziché dall’INPGI.
Specifico per
Giornalisti

Pubblicazione: 25 ottobre 2022 Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2023

Cos'è

La legge di bilancio 2022 ha trasferito le funzioni svolte dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) all’INPS, a partire dal 1° luglio 2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti di disoccupazione ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS, a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Fino al 31 dicembre 2023 i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

A chi è rivolta

L’indennità di disoccupazione è rivolta ai giornalisti, nel periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il cui rapporto di lavoro sia cessato involontariamente, che abbiano almeno tre mesi (13 settimane) di contributi, che siano iscritti alla gestione sostitutiva della assicurazione generale obbligatoria da almeno due anni.

Come funziona

L'indennità nel periodo transitorio, corrisposta mensilmente, è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi lavorati, entro il limite del massimale della retribuzione del redattore ordinario.

Subisce delle riduzioni a partire dal sesto mese e può spettare per un massimo 720 giorni.

Dal 1° gennaio 2024 l’indennità di disoccupazione dei giornalisti segue le regole della NASpI.

Domanda

La domanda per accedere all’indennità di disoccupazione dei giornalisti, nel periodo transitorio tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, può essere presentata tramite il servizio “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti”.

Una volta autenticati, sarà possibile presentare la domanda mediante apposita funzionalità di inoltro modello di disoccupazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.