A partire dal 1° ottobre 2015 è entrato in vigore il Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato con determinazione presidenziale 24 luglio 2015 n. 79.
Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le istanze di sospensione dell’ ammortamento (articolo 19, comma 4, del Regolamento) e di rinegoziazione del mutuo (articolo 20, comma 3, del Regolamento), presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla direzione provinciale INPS competente.
La Commissione opera secondo criteri predeterminati e resi pubblici (messaggio 19 aprile 2016 n. 1719) e può esaminare solo le istanze dei mutui richiesti a partire dal 1° ottobre 2015. Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.
L’articolo 22, comma 2, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata. Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla direzione provinciale competente nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 90 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.
Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali, domande di sospensione presentate successivamente a quelle di rinegoziazione, mentre non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione. L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.
La domanda può essere presentata nei seguenti casi di morosità incolpevole:
- malattia del mutuatario o del coniuge, con riduzione della capacità economica, dopo aspettativa senza assegni o taglio della retribuzione;
- decesso del mutuatario o del coniuge;
- perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
- eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti, nel territorio dell’immobile oggetto del contratto di mutuo;
- spese mediche chirurgiche e ricoveri ospedalieri, dopo malattia o infortunio di un componente del nucleo familiare del mutuatario, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento (coniuge non separato legalmente dopo sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli minori d’età o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), solo se sostenute entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
- spese per l’assistenza continuativa a un componente del nucleo familiare del mutuatario, come previsto dall’art. 6 del Regolamento (coniuge non separato legalmente dopo sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli minori d’età o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), solo se sostenute entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
- separazione giudiziale del mutuatario, solo se avvenuta entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
- furto o danni causati all’abitazione di residenza familiare del mutuatario non coperti da assicurazione, solo se avvenuti entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ ammortamento o di rinegoziazione del mutuo.
La Commissione può valutare, caso per caso, ulteriori fattispecie di morosità incolpevole che comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.
Le istanze di sospensione e rinegoziazione vanno presentate alla direzione provinciale INPS competente, che le invia alla Commissione valutatrice ex art. 19, comma 4, del Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, presso la Direzione centrale Credito e welfare.