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Assegno di Inclusione (ADI)

Il servizio consente di richiedere un sostegno economico per gli utenti in condizioni di fragilità e l’inserimento in percorsi di formazione e di politica attiva del lavoro.

Rivolto a:
Categorie
Cittadini- Patronati- Persone con disabilità e invalidità
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 18 dicembre 2023 Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2026

Cos’è

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 

A chi è rivolto

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali risulti presente almeno un componente:

  • con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

L’ADI è, altresì, riconosciuto ai soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli artt. 18, 18bis e 18ter del TUI.

Come funziona

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). 

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

L’ADI è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione di domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) elimina la previsione di un mese di sospensione tra il termine di fruizione dei primi 18 o 12 mesi e la presentazione di una domanda di rinnovo.

L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto al 50% dell’importo mensile del beneficio rinnovato.

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI).

L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. 

Il calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti per le domande di ADI, con esito positivo dell’istruttoria e Patto di Attivazione Digitale del nucleo sottoscritto e per le eventuali mensilità arretrate spettanti è contenuto nel messaggio 22 gennaio 2026, n. 214.

Di norma, intorno al giorno 15 del mese sono disposti i pagamenti delle prime mensilità e delle mensilità arretrate, mentre, intorno al giorno 27 del mese, sono disposti i pagamenti per le successive mensilità. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione e gestione dei pagamenti delle domande di rinnovo, alla luce delle modifiche previste dalla legge 30 dicembre 2025. n. 199 (legge di bilancio 2026), si rinvia al messaggio del 23 febbraio 2026, n. 640, nonché al messaggio del 22 luglio 2026, n. 2437.

Domanda

REQUISITI

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti dell’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i requisiti di seguito meglio specificati.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 10.140 euro;
  • un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 8.190 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;
  • un valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell’ISEE;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

    Questi massimali sono incrementati di:

    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    • navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

* Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal d.p.c.m 159/2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto-legge 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 296/2006

ISEE: omissioni e/o difformità

L’INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda.

Obblighi di comunicazione

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del beneficio o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro in essere all’atto della domanda o già conclusi e non rilevati nell’ISEE per l’intera annualità (tramite il modello ADI-Com ridotto), nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).

In particolare, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, d’impresa o autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’ADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Ai fini della determinazione del suddetto limite massimo di 3.000 euro, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa dipendente, entro 30 giorni dall’avvio della stessa, tramite modello ADI-Com esteso.

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio della attività di lavoro dipendente, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’ADI, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa, a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com esteso.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto all'attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

Modalità di accesso all’ADI per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.

Tra i destinatari dell’ADI sono compresi, come anticipato, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale), 18bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) e 18ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del TUI.

Alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 e dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 tali soggetti possono beneficiare dell’ADI, senza l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 48/2023, ossia dei requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza [1], nonché dei requisiti economici (reddituali e patrimoniali) come sopra descritti.

Sono, invece, applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 48/2023.

Ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2 lettera d), 3, 5, 10 del decreto-legge 48/2023.
Ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI si applicano, altresì, i requisiti di cui all’articolo 6, comma 4 del decreto-legge 145/2024.

Per ogni ulteriore approfondimento sulle modalità di accesso e godimento della prestazione ADI per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18bis e 18ter TUI si rinvia a quanto indicato nella circolare INPS 20 maggio 2026, n. 58.

COME FARE DOMANDA

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

  • in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
  • presso patronati;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

  • registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;
  • a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo.

All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire:

  • sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro 60 giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del PAD individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione;
  • i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.

Per quanto riguarda la sottoscrizione del patto per l'inclusione, i beneficiari dell’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione  per i componenti del nucleo  di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell’ambito dell’ADI, e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria.

Anche ai titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali” si applicano le previsioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 48/2023 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 154/2023, in ordine all’obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Sul punto si rinvia a quanto indicato nella circolare INPS 20 maggio 2026 n. 58.  

[1]  I titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis e 18 ter TUI per poter beneficiare della misura ADI, in ogni caso, devono soggiornare in Italia per l’intera durata della misura, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2, comma 10 del decreto-legge 48/2023 nel caso di temporaneo soggiorno all’estero.

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