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Validazione delle certificazioni ADI

Il servizio consente alle ASL di validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare.

Rivolto a:
Categorie
ASL
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 10 febbraio 2024 Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

Cos’è

È il servizio tramite il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa a:

  • certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle strutture sanitarie e agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia che abbiano rilasciato le relative certificazioni, e indicati dallo stesso richiedente nella domanda di ADI.

Infatti, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda ADI, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione (articolo 4, comma 4, del d.m. 154/2023), specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Il servizio è riservato agli operatori delle strutture abilitati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Per attivare le abilitazioni degli operatori delle strutture sanitarie, è necessario compilare il modulo AP64 disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Moduli”, da compilare e inviare alla struttura INPS di prossimità che provvederà a effettuare le necessarie abilitazioni. 

Presso ogni struttura sanitaria è, pertanto, opportuno individuare uno o più operatori dedicati a questo servizio di verifica.

Per gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia sono stati individuati degli amministratori centrali delle utenze, che possono autonomamente abilitare gli operatori delle strutture territoriali.

Come funziona

Attraverso il servizio, INPS mette a disposizione dell’amministrazione indicata dal richiedente:

  • il codice fiscale;
  • il protocollo della domanda ADI;
  • le altre informazioni indicate sopra.

L’operatore, accedendo al servizio, deve attestare se la dichiarazione riportata è “Valida” o “Non Valida”.

Il servizio mette a disposizione dell’operatore abilitato la lista delle richieste da validare.

Le richieste possono essere riferite alternativamente alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, o riguardare entrambe.

Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla stessa amministrazione oppure sia demandata ad altra amministrazione (ad esempio i servizi sociali dei Comuni).

Ogni struttura indirizzata e di competenza dovrà, quindi, validare la condizione di svantaggio ovvero l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di propria pertinenza. 

Le modalità operative per l’utilizzo delle funzionalità del servizio sono indicate nel Manuale utente (pdf 1,08MB).

FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

L’operatore della struttura abilitato dispone delle funzioni per:

  • lavorare le richieste di competenza, messe a disposizione in base a quanto dichiarato dal cittadino nella domanda ADI;
  • visualizzare le richieste già lavorate e, se necessario, riesaminarle.

Le richieste da lavorare, raccolte in una lista, riportano le seguenti informazioni:

  • codice fiscale soggetto svantaggiato;
  • protocollo del certificato, se presente;
  • data di rilascio del certificato;
  • data di inizio del programma di cura;
  • data di presentazione della domanda ADI;
  • stato della richiesta, fra i seguenti:
    • Da lavorare;
    • In lavorazione;
    • Da riesaminare.

Le richieste prossime alla prescrizione sono opportunamente segnalate (con un segnale di alert) con evidenza della data di scadenza dei 60 giorni, oltre i quali la richiesta risulterà accolta per autocertificazione in silenzio assenso.

La lista è corredata di alcuni filtri che consentono di effettuare una ricerca puntuale, in base al codice fiscale, al numero di protocollo e allo stato.

Per ogni richiesta l’operatore entrando nel dettaglio della richiesta può visualizzare i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto svantaggiato ed eventuale codice fiscale collegato alla stessa persona;
  • nome e cognome soggetto svantaggiato;
  • n. protocollo del certificato, se presente;
  • data di presentazione della domanda ADI;
  • data di rilascio del certificato;
  • date di inizio e fine (se presente) del programma di cura.

Gli ultimi due dati potranno essere entrambi presenti o essere indicato solamente la data di inizio.

L’operatore, dopo aver preso visione dei dati, può:

  • integrare o modificare alcune informazioni, come ad esempio il numero di protocollo del certificato, la data di rilascio o le date di inizio e fine del programma di cura. Non potranno, però, essere indicate, come data di fine del programma di cura, date antecedenti a quella della domanda di ADI;
  • attestare che il cittadino ha una certificazione o l’inserimento in un programma di cura e assistenza:
    • Valida
    • Non valida.

Dopo aver confermato l’operazione, l’attestazione effettuata dalla struttura viene automaticamente resa disponibile ai sistemi INPS per il completamento dell’istruttoria della domanda ADI.

Le richieste lavorate, raccolte in una lista, riportano le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del soggetto svantaggiato ed eventuale codice fiscale collegato alla stessa persona;
  • protocollo del certificato, se presente;
  • data di rilascio del certificato;
  • data di inizio del programma di cura;
  • data di presentazione della domanda;
  • stato della richiesta, fra i seguenti:
    • Esito positivo;
    • Esito negativo;
    • Riesaminata con esito positivo;
    • Riesaminata con esito negativo;
    • Esito positivo per silenzio assenso.

L’operatore può visualizzare i dettagli della singola richiesta e, se necessario, attivare il riesame di un’attestazione già effettuata (al momento è consentito un solo riesame e solo per richieste con primo esito negativo).

In relazione agli esiti delle verifiche, la domanda di ADI potrà proseguire l’iter istruttorio solamente nel caso in cui entrambe le condizioni di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza siano verificate positivamente:

  • dalla sola amministrazione che ha rilasciato la certificazione e ha preso in carico l’utente nel programma, se entrambe le verifiche sono ricondotte a questa struttura;
  • dalla amministrazione che ha rilasciato la certificazione e dall’ulteriore amministrazione che ha preso in carico l’utente nel programma, nel caso in cui siano state indicate in domanda come certificanti la condizione di svantaggio ovvero responsabili del programma di cura e assistenza.

L’esito del controllo sulla condizione sarà consultabile nella procedura ADI, inizialmente, con il solo risultato finale complessivo (positivo e negativo), all’esito di entrambi i controlli, mentre attraverso il portale intranet la procedura evidenzierà agli operatori INPS il dettaglio degli esiti delle verifiche.

È utile ricordare che, nel caso in cui l’amministrazione interessata a una o entrambe le verifiche non si pronunci nei 60 giorni, la verifica passa in esito positivo per silenzio assenso.