Ti trovi in:
Pubblicazione: 11 giugno 2025
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.
Con la circolare INPS 10 giugno 2025, n. 99, l’Istituto fornisce le indicazioni utili per i beneficiari del suddetto Fondo.
Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;
- non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:
- coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
- i lavoratori a domicilio.
Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.