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Assegno di integrazione salariale: nuove indicazioni

Nuove indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale per gli iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Pubblicazione: 11 giugno 2025

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.

Con la circolare INPS 10 giugno 2025, n. 99, l’Istituto fornisce le indicazioni utili per i beneficiari del suddetto Fondo.

Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate:

  • non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;
  • non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

  • coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
  • i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.