it

Ti trovi in

Il servizio permette di costituire una posizione contributiva e di trasferirvi i periodi con obbligo d'iscrizione all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici. Il servizio è rivolto al dipendente pubblico iscritto alla cassa CPDEL, CPS, CPI, CPUG o CTPS.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024

Cos'è

Con l’entrata in vigore della legge 31 luglio 2010, n. 122, viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n. 322 e le ulteriori disposizioni (articolo 40, legge 22 novembre 1962, n. 1646; articolo 124, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3, legge 24 dicembre 1986, n. 958) che consentivano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’INPS.

Con questa prestazione, conosciuta anche come "Ricongiunzione in uscita", il dipendente pubblico che cessa dal servizio senza il diritto a pensione può costituire una posizione contributiva presso il FPLD dell'INPS e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al dipendente pubblico iscritto alla cassa CPDEL, CPS, CPI, CPUG o CTPS cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver conseguito il diritto a pensione.

Come funziona

L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa comporta la possibilità per l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

Gli effetti dell'abrogazione sono direttamente correlati alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010 e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della cassa di iscrizione dei soggetti interessati.

Ai dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio) si applica la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’INPS, in caso di cessazioni avvenute entro il 30 luglio 2010. Per le cessazioni a partire dal 31 luglio 2010, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, il diritto al trattamento pensionistico.

Dal 1° gennaio 2013, esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle casse senza il diritto a pensione, è stata reintrodotta la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, comma 238, legge 24 dicembre 2012, n. 228), che comunque non dà diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. In caso di decesso, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.

Per approfondire, si possono consultare i seguenti documenti:

Domanda

La domanda di Costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD si inoltra online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 19 settembre 2022, n. 101

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Documenti