I contributi volontari sono utili per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:
- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha un contratto part-time orizzontale o verticale.
Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di previdenza;
- i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i liberi professionisti purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).
Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.
L'autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.
L'assicurato autorizzato alla prosecuzione volontaria nel caso riprenda l'attività lavorativa può richiedere entro 180 giorni dalla data di cessazione di quest'ultima, la rideterminazione del contributo in relazione alle retribuzioni o ai redditi percepiti a seguito della nuova attività.
I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi ( modello UNICO ovvero modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta.
L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
- sospensione dal lavoro anche per periodi brevi se sono assimilabili all'interruzione o cessazione del lavoro (come ad esempio l'aspettativa per motivi di famiglia);
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 564 del 8 settembre 1996;
- attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.
Possono versare i contributi volontari anche:
- i lavoratori e i pensionati iscritti a forme di previdenza diverse da quelle dell'INPS, autorizzati prima del 1° luglio 1972;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni autorizzati nell'Assicurazione generale obbligatoria precedente al 19 febbraio 1983;
- gli artigiani e i commercianti autorizzati nell'Assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1° marzo 1983;
- i liberi professionisti autorizzati nell'Assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 19 febbraio 1983.
Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. I requisiti temporali per ottenere l'autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria) confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, aspettativa per motivi politici o sindacali).
Per i lavoratori dipendenti l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) l'autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Se la domanda è presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata, rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
I contributi volontari possono essere versati accedendo al servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti INPS, con una delle seguenti modalità:
- MAV inviato dall’INPS per posta oppure generato dall’utente. Il bollettino può essere visualizzato, modificato, stampato e pagato in un qualsiasi istituto di credito senza commissioni oppure presso gli uffici postali con l’applicazione della commissione di versamento;
- Online, tramite la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- Avviso di pagamento pagoPA, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito “ pagoPA”.
In alternativa è possibile versare i contributi presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, aderenti al circuito “Reti Amiche” tramite Lottomatica, fornendo il proprio codice fiscale e il codice autorizzazione/prosecutore.
Tramite il servizio online è possibile anche visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati online o con
MAV, sistema
pagoPA oppure tramite il circuito “Reti Amiche” (Lottomatica).
È possibile effettuare versamenti per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto. In questo caso, se il pagamento avviene per telefono o con la procedura online, sarà necessario modificare i dati e procedere alla creazione di un nuovo MAV.
Il versamento dei contributi volontari per i periodi arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il trimestre precedente a quello relativo al primo bollettino MAV prestampato) deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il versamento dei contributi volontari per i periodi correnti (quattro trimestri ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli stessi.
I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.
L'importo del contributo per i lavoratori dipendenti è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
L'importo del contributo per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e viene calcolato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per i coltivatori diretti l'importo del contributo è settimanale e viene calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.