DECORRENZA E DURATA
Il prestito può avere durata quinquennale, da restituire in 60 rate mensili, o decennale da restituire in 120 rate mensili. La prima rata di ammortamento viene trattenuta a partire dal secondo mese successivo a quello di erogazione della somma.
La restituzione avviene con rate mensili costanti trattenute in busta paga.
Il dipendente, con restituzione di una cessione quinquennale o decennale in corso, ha la facoltà di richiedere anche la concessione di un piccolo prestito in misura ridotta secondo le seguenti modalità:
- piccolo prestito pari a una mensilità da restituire in 12 mesi;
- piccolo prestito pari a due mensilità da restituire in 24 mesi;
- piccolo prestito pari a tre mensilità da restituire in 36 mesi;
- piccolo prestito pari a quattro mensilità da restituire in 48 mesi.
Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Fondo Credito ex IPOST, nei limiti della quota cedibile, possono chiedere un nuovo prestito pluriennale anche in presenza di trattenuta su busta paga o cedolino della pensione contro cessione del quinto.
Nel caso di iscritto in attività di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, se il debitore passa alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica, per la prosecuzione della ritenuta mensile, l’ufficio che provvede alle ritenute comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’INPS.
Per gli iscritti a tutte le gestioni, in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito, l’efficacia dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR/ TFS, applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR/ TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito.
In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione oppure con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'INPS sul TFR/ TFS.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché a una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto a una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.
Nel caso di incapienza delle predette indennità, il debito residuo deve essere versato direttamente dal debitore.
Il decesso del beneficiario del prestito estingue ogni obbligazione. L’INPS non procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.
QUANTO SPETTA
La rata mensile non può superare un quinto dello stipendio o della pensione.
Sull’importo lordo del prestito gravano:
- un tasso di interesse nominale annuo in relazione alla gestione di appartenenza del richiedente, consultabile nella allegata tabella a destra della pagina (TAN GDP; TAEG IPOST; TAEG GDP);
- un’aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%;
- un premio fondo rischi applicato per fasce di età alla scadenza e di durata del prestito, secondo la tabella allegata all’ultima pagina del regolamento prestiti.
L’importo delle spese di amministrazione e l’importo relativo all’aliquota prevista per il Fondo rischi vengono trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito.
Le tabelle riepilogative dei TAN e dei TAEG distinti per singola gestione di appartenenza del richiedente è possibile consultarle tra gli allegati.
Relativamente all’applicazione del TAEG, si precisa che i tassi relativi hanno uno scopo puramente orientativo e possono variare in relazione alle condizioni specifiche del richiedente al momento della concessione.
Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali corrisponde all' IBAN già fornito per l’accredito della pensione.
TERMINI DI RINNOVO ED ESTINZIONE ANTICIPATA
In caso di richiesta di rinnovo del prestito con l'INPS, la nuova concessione estingue anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua compensando il premio dovuto sulla nuova operazione.
Non è possibile rinnovare una cessione in atto prima del decorso di due anni dall’inizio di una cessione quinquennale o di quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, è possibile richiedere un prestito decennale solo se l’interessato non ha mai fruito di altre cessioni decennali.
Nel caso di anticipata estinzione volontaria del prestito prima dei due anni previsti per il rinnovo dei prestiti quinquennali e dei quattro anni per i prestiti decennali, l’interessato potrà richiedere una nuova cessione dopo un anno dalla data di anticipata estinzione del prestito.
È consentita l’estinzione anticipata, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo, compilando e inoltrando l’apposito modulo per via telematica accedendo all’area riservata. Al richiedente verrà rimborsata nel calcolo del residuo la quota del fondo rischi, pari al periodo di abbreviazione della garanzia. Per effettuare la richiesta di anticipata estinzione del prestito in corso di ammortamento, cliccare sul pulsante “Accedi al servizio”.