A chi spetta la pensione ai superstiti?
La pensione ai superstiti è erogata in favore ai superstiti del pensionato o dell'iscritto (deceduto). La concessione avviene in base a requisiti diversi a seconda del beneficiario e quando questi requisiti vengono a mancare decade il diritto a pensione.
Le pensioni ai superstiti possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
- reversibilità, se il pensionato, al momento del decesso, è già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia, di inabilità.
- indiretta, se l'iscritto alla data del decesso (avvenuto in attività di servizio) era in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
Ne hanno diritto:
- il coniuge;
- i figli, minorenni; studenti di scuola media superiore o professionale fino al ventunesimo anno d'età, che non prestano lavoro retribuito;
- studenti maggiorenni iscritti a università (o istituti equiparati) per tutta la durata legale degli studi, e comunque non oltre il ventiseiesimo anno d'età, che non prestano lavoro retribuito;
- maggiorenni inabili a carico del pensionato o iscritto defunto.
In mancanza di coniuge o di figli che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai genitori del pensionato o iscritto se alla data del decesso:
- hanno almeno 65 anni d'età;
- non sono titolari di pensione;
- sono a carico del pensionato o iscritto deceduto.
In mancanza di coniuge, figli o genitori che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili dell'iscritto o del pensionato se alla data del decesso:
- sono inabili al lavoro;
- non sono titolari di pensione;
- sono a carico dell'iscritto o del pensionato deceduto.
Quote percentuali:
- 60% al coniuge;
- 80% nel caso di coniuge con un figlio;
- 100% nel caso di coniuge con 2 o più figli;
- 70% al figlio solo, se manca il coniuge;
- 80% (complessivo) ai 2 o più figli in mancanza di coniuge;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a fratelli e sorelle.
Soggetto che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
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