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Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
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Pubblicazione: 20 luglio 2020 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021
Cos'è
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020.
Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, con la possibilità di usufruire fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
A parziale rettifica, l’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto una diversa modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
A chi è rivolto
La domanda di rateizzazione è rivolta ai destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata (committenti).
Come funziona
Per quanto concerne le imprese del settore florovivaistico (così come individuate nell’allegato 1 alla circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64), l’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, decreto-legge 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge 27/2020, ha previsto che “i versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del citato decreto sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio 2020”.
I contributi sospesi devono essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2020.
Per tutte le altre sospensioni il termine per la restituzione è il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Per tutte le altre sospensioni il termine per la restituzione è il 16 settembre 2020, per un importo pari al 50% degli importi dovuti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e per il restante 50% con rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un massimo 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Domanda
La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati.
Nella domanda il contribuente deve selezionare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione e deve compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare, così come indicato nel manuale utente disponibile insieme al servizio.
Altre informazioni
Riferimenti normativi
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi è stata disposta dai seguenti articoli:
- articoli 5-8, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- articolo 61, commi 2 e 5, articolo 62, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, decreto-legge 18/2020, introdotto dalla legge 27/2020;
- articolo 18, commi 1, 2 e 5, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- articolo 18, commi 3 e 4, decreto-legge 23/2020.
La restituzione dei contributi sospesi è stata disposta dall’articolo 126, comma 1 e dall’articolo 127, comma 1 lett. b), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, a parziale rettifica, dall’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.