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Il servizio permette di richiedere il congedo di paternità di dieci giorni, due mesi prima la data del parto fino a cinque mesi successivi, per padri lavoratori dipendenti, adottivi e affidatari e madri intenzionali con specifici requisiti.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 8 agosto 2022 Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2025

Cos'è

È un congedo obbligatorio di dieci giorni (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.

A chi è rivolto

I destinatari sono:

  • padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari;
  • le madri intenzionali in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

Sono esclusi:

  • i padri lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:

  • due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
  • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Le disposizioni si applicano agli eventi, avvenuti dal 13 agosto 2022 (giorno di entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105), di:

  • parto;
  • adozione;
  • affidamento.

Il congedo è previsto anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il padre lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre (legge 92/2012).

È possibile godere del congedo anche:

  • frazionato a giorni (ma non frazionato a ore);
  • in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Il congedo, inoltre, è riconosciuto anche alla madre intenzionale di coppia omogenitoriale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 115/2025, a cui è seguita la pubblicazione:

La sentenza, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis, d.lgs 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

Di conseguenza, la lavoratrice dipendente che, in una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’art. 27-bis, d.lgs 151/2001.

QUANTO SPETTA

È riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.

Per il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Domanda

REQUISITI

Il padre o la madre intenzionale devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

QUANDO FARE DOMANDA

Il padre o la madre intenzionale devono comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

COME FARE DOMANDA

Nei casi di pagamento a conguaglio la domanda di prestazione non deve essere presentata online all’Istituto. Il padre lavoratore dipendente del settore privato deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di congedo di paternità obbligatorio.

In alternativa, è possibile utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

La domanda si presenta online all'Istituto, attraverso il servizio dedicato, nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, nel caso di lavoratori:

  • agricoli;
  • stagionali;
  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni;
  • dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori o le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.