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Pubblicazione: 8 agosto 2022 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024
Cos'è
È un congedo obbligatorio di dieci giorni (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.
A chi è rivolto
I destinatari sono i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:
- due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Le disposizioni si applicano agli eventi, avvenuti dal 13 agosto 2022 (giorno di entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105), di:
- parto;
- adozione;
- affidamento.
Il congedo è previsto anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il padre lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre (legge 92/2012).
È possibile godere del congedo anche:
- frazionato a giorni (ma non frazionato a ore);
- in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
QUANTO SPETTA
È riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.
Per il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Domanda
REQUISITI
Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
QUANDO FARE DOMANDA
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
COME FARE DOMANDA
Nei casi di pagamento a conguaglio la domanda di prestazione non deve essere presentata online all’Istituto. Il padre lavoratore dipendente del settore privato deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di congedo di paternità obbligatorio.
In alternativa, è possibile utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS (ossia nel caso di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine), la domanda si presenta online all'Istituto attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.