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Indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale

Il servizio permette agli iscritti alla Gestione commercianti, che cessano definitivamente l’attività commerciale prima della maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, di presentare domanda di indennizzo economico.
Rivolto a:
Categorie
Artigiani e commercianti - Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026

Cos'è

È una prestazione economica destinata a chi svolge un’attività commerciale autonoma e la chiude definitivamente prima di avere i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo è stato introdotto inizialmente come misura temporanea (d. lgs. 28 marzo 1996, n. 207). Dal 1° gennaio 2019 (legge di bilancio 2019) è divenuto una misura stabile.

La prestazione è finanziata da un contributo aggiuntivo dello 0,46%.

Viene concessa nei limiti delle risorse del Fondo della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

A chi è rivolto

Il trattamento, inizialmente destinato ai soggetti cessati dall’attività commerciale dal 1° gennaio 2019 e in possesso, al momento della domanda, di tutti i requisiti previsti (art. 2, d. lgs. 207/1996), è stato successivamente esteso, per effetto dell’articolo 11 ter del d.l. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1° gennaio 2017.

Possono richiedere l’indennizzo gli iscritti alla Gestione commercianti che svolgono una delle seguenti attività:

  • commercio al dettaglio in sede fissa, anche insieme all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come titolari o coadiutori;
  • commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante, come titolari o coadiutori.

Possono ottenere il beneficio anche:

  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come titolari o coadiutori;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennizzo viene pagato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per ottenerlo, il richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti e non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La prestazione viene erogata fino al mese in cui il beneficiario raggiunge l’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti.

Il periodo coperto dall’indennizzo, nell’ambito della Gestione commercianti, è valido solo per maturare il diritto alla pensione e non influisce sull’importo.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2026 tale importo è pari a 611,85 euro per 13 mensilità.

L’indennizzo viene pagato con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per le pensioni dei commercianti.

La prestazione è soggetta alla stessa tassazione prevista per i trattamenti pensionistici.

Non sono invece riconosciuti:

  • interessi legali;
  • rivalutazione monetaria;
  • trattenute sindacali;
  • assegni per il nucleo familiare.

Domanda

REQUISITI

L’indennizzo spetta ai soggetti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • hanno cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, restituendo al Comune la licenza o l’autorizzazione, se prevista, e chiedendo la cancellazione dal registro della Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo (REA);
  • hanno almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne, alla data di presentazione della domanda;
  • risultano iscritti da almeno cinque anni alla Gestione speciale commercianti al momento della cessazione dell’attività per cui richiedono l’indennizzo.

L’indennizzo non è compatibile:

  • con la pensione di vecchiaia, ma può essere percepito insieme ad altri trattamenti pensionistici diretti;
  • con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

Se il beneficiario riprende un’attività lavorativa, deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. In tal caso, l’indennizzo termina dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online sul sito INPS tramite il servizio dedicato “Domanda di indennità commercianti”.

In alternativa, è possibile presentare la domanda:

  • tramite il Contact Center Multicanale, al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite gli enti di patronato o gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.