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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2026
Cos'è
È una contribuzione figurativa riconosciuta per periodi di svolgimento del servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi nelle Forze armate italiane o in servizio equiparato.
A chi è rivolto
È rivolto a:
- lavoratori o pensionati, che abbiano un vuoto assicurativo per aver svolto il servizio militare;
- superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Come funziona
I Fondi in cui è possibile l’accredito sono:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari;
- Fondi esclusivi dell’AGO.
Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.
Domanda
REQUISITI
Per il riconoscimento della contribuzione figurativa:
- l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo anche se successivo al periodo di servizio militare oppure riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un Paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale al momento della domanda;
- il periodo:
- deve essere scoperto da altra contribuzione;
- non deve essere già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
- i periodi richiesti;
- il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.
Successivamente l’Istituto provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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