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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025
Cos'è
È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi, nelle Forze armate italiane ovvero servizio a esso equiparato.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare.
L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Come funziona
I fondi in cui è possibile l’accredito sono:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari;
- Fondi esclusivi dell’AGO.
Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.
Per poter ottenere la contribuzione figurativa l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo anche se successivo al periodo di servizio militare oppure riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale al momento della domanda di accredito figurativo.
Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione.
L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o comunque per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Domanda
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Il richiedente indica nella domanda i periodi richiesti e il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.
Successivamente, l’INPS provvede a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.