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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
Cos'è
È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi, nelle Forze armate italiane ovvero servizio a esso equiparato.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare.
L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Come funziona
I fondi in cui è possibile l’accredito sono:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.
Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.
Per poter ottenere la contribuzione figurativa l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.
Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione.
L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o comunque per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Domanda
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il richiedente deve presentare un’autocertificazione dei periodi servizio richiesti e indicare il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.
Successivamente l’INPS provvede a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.