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Dimissioni, licenziamento e TFR dei lavoratori domestici

Il servizio permette di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro. È rivolto ai datori di lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Datori di lavoro domestico
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2023

Cos'è

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore domestico o del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, mentre nel secondo caso di licenziamento. Per entrambi è necessario fornire regolare preavviso alla controparte.
 

A chi è rivolto

Il servizio di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro è rivolto ai datori di lavoro.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

I tempi di preavviso, per licenziamento o dimissioni, variano in base all'impegno settimanale e all'anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro. 

Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro;  sarà invece di 30 giorni di calendario, nel caso in cui l'anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. 

QUANTO SPETTA

In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. 
In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l'importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.

Per calcolare le somme di liquidazione dovute a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. 

I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del TFR: 

  • il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
  • il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
  • il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

Portando come esempio un rapporto di lavoro iniziato il 1° gennaio 1997 e cessato il 31 gennaio 2019, con una retribuzione complessiva mensile di 900 euro (senza variazioni nel corso degli anni), si procede con il seguente calcolo:

900 euro x 13 mensilità = 11.700 euro (retribuzione complessiva annua) 
11.700 : 13.5 = 866,67 euro (TFR)

All'importo così ricavato si applica la rivalutazione come indicato in tabella:

RIVALUTAZIONI TFR
 AnnoTFR anno precTFR annoIndice rivalutaz.Rivalutaz. Anno prec.Totale
1997 € 866,67 0€ 866,67
1998€ 866,67€ 866,672,6267610%€ 22,77€ 1.756,11
1999€ 1.756,11€ 866,673,0957450%€ 54,36€ 2.677,14
2000€ 2.677,14€ 866,673,5380430%€ 94,72€ 3.638,53
2001€ 3.638,53€ 866,673,2195770%€ 117,15€ 4.622,35
2002€ 4.622,35€ 866,673,5043100%€ 161,98€ 5.651,00
2003€ 5.651,00€ 866,673,2002520%€ 180,85€ 6.698,52
2004€ 6.698,52€ 866,672,7931030%€ 187,10€ 7.752,28
2005€ 7.752,28€ 866,672,9527850%€ 228,91€ 8.847,86
2006€ 8.847,86€ 866,672,7470310%€ 243,05€ 9.957,58
2007€ 9.957,58€ 866,673,4859810%€ 347,12€ 11.171,37
2008€ 11.171,37€ 866,673,0364190%€ 339,21€ 12.377,25
2009€ 12.377,25€ 866,672,2249070%€ 275,38€ 13.519,30
2010€ 13.519,30€ 866,672,9359350%€ 396,92€ 14.782,89
2011€ 14.782,89€ 866,673,8800580%€ 573,58€ 16.223,15
2012€ 16.223,15€ 866,673,3028850%€ 535,83€ 17.625,65
2013€ 17.625,65€ 866,671,9225350%€ 338,86€ 18.831,18
2014€ 18.831,18€ 866,671,5000000%€ 282,47€ 19.980,33
2015€ 19.980,33€ 866,671,5000000%€ 299,70€ 21.146,70
2016€ 21.146,70€ 866,671,7953040%€ 379,65€ 22.393,00
2017€ 22.393,00€ 866,672,0982054%€ 469,85€ 23.729,52
2018€ 23.729,52€ 866,672,2418400%€531,98€ 25.128,17

L'importo finale di 25.128,17 euro così calcolato, rappresenta il TFR totale rivalutato spettante al lavoratore per il periodo di servizio dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2018. Per il mese di gennaio 2019 non si effettua rivalutazione.

La legge consente che il TFR sia pagato ogni anno, se richiesto dal lavoratore o dal datore di lavoro, con il consenso dell'altro. In ogni caso, la legge prevede che dopo otto anni di servizio il lavoratore abbia diritto a un anticipo pari al 70% del TFR maturato.

Comunicazione obbligatoria

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS entro cinque giorni dall'evento.

Da aprile 2011 tali comunicazioni devono essere effettuate dagli utenti esclusivamente utilizzando il nuovo servizio online per la comunicazione di variazione e cessazione sul sito INPS, oppure al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 da rete mobile (con tariffa stabilita dal proprio gestore).   

La comunicazione di cessazione a causa di decesso del datore di lavoro deve essere effettuata rivolgendosi al Contact center. Il soggetto comunicante deve disporre delle proprie credenziali di accesso ai servizi online dell’Istituto e deve fornire all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro.

La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e della prefettura o ufficio territoriale del Governo.

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), in vigore dal 18 luglio 2012, definisce all’art. 4, comma 17 e seguenti, le procedure da seguire ai fini della convalida della risoluzione consensuale o delle dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori domestici.

A partire dal 12 marzo 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (decreto attuativo del cosiddetto “Jobs Act”), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno effettuate «esclusivamente con modalità telematiche» sugli appositi moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 26, comma 1, d.lgs. 151/2015).

Il medesimo articolo 26, al comma 7, prevede però espressamente che la nuova procedura telematica che ha sostituito il procedimento di convalida non debba essere applicata al lavoro domestico (cita «I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico»).

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