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Reddito di Libertà: da regioni e province autonome ulteriori risorse

Reddito di Libertà: da regioni e province autonome ulteriori risorse

Pubblicazione: 8 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2022

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinate a finanziare il Reddito di Libertà, una misura a favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà.

Con la circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 sono stati forniti i principali chiarimenti sulla prestazione, con riferimento anche alla disposizione secondo cui le risorse attribuite a ciascuna delle regioni o province autonome possono essere incrementate dalle regioni/province autonome stesse con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di richiesta di incremento del budget.

L’INPS utilizzerà queste ulteriori risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa regione/provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota statale assegnata.

Con il messaggio 7 marzo 2022, n. 1053 vengono indicati l’indirizzo PEC dell’Istituto a cui le regioni/province autonome devono trasmettere la richiesta di incremento del budget e i dati per il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale.

L’Istituto provvederà quindi all’erogazione delle prestazioni, in unica soluzione, sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della regione/provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità.

Qualora siano disponibili, per i pagamenti l’INPS utilizzerà prima le risorse statali. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della regione/provincia autonoma nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura.