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Il servizio permette a datori di lavoro, rappresentanti legali e intermediari autorizzati di comunicare le variazioni di dati ed elementi rilevanti, tramite il servizio online dell’Istituto o la procedura telematica ComUnica.
Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026

Cos'è

I datori di lavoro, nel corso della vita aziendale, devono comunicare ogni variazione di dati ed elementi rilevanti rispetto a quelli comunicati al momento dell’inizio dell’attività con dipendenti o successivamente.

Le variazioni possono essere anagrafiche o contributive; possono quindi riguardare:

  • la ragione e denominazione sociale;
  • la forma giuridica;
  • eventi societari quali fusione, scissione, ecc.;
  • l’indirizzo della sede operativa e/o della sede legale;
  • l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • il legale rappresentante;
  • l’attività esercitata (codice ATECO 2025);
  • la sospensione, la ripresa, la cessazione dell’attività con dipendenti.

A chi è rivolto

Il servizio per la variazione dei dati aziendali è rivolto ai datori di lavoro, ai rappresentanti legali e agli intermediari autorizzati.

Come funziona

La comunicazione delle variazioni dovrà avvenire tempestivamente nei confronti dell’INPS mediante il servizio online dell’Istituto o la procedura telematica ComUnica.

La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa (ComUnica) è la modalità di comunicazione che consente di unificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese con quelli previsti ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali e, in alcuni casi, per le variazioni dei dati, è possibile avvalersi esclusivamente del canale ComUnica, attraverso il quale la variazione verrà registrata automaticamente negli archivi anagrafici.

Per i datori di lavoro obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, ad esempio, la variazione della ragione sociale e della denominazione sociale deve essere preventivamente registrata alla CCIAA e successivamente registrata o comunicata all’INPS; infatti, per i soggetti obbligati, i dati presenti nel Registro sovrascriveranno quanto presente o inserito negli archivi dell’Istituto.

Invece, in altri casi, come sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività lavorativa con dipendenti, per la comunicazione delle variazioni è possibile scegliere se utilizzare ComUnica o il servizio online dell’INPS.

Il servizio online INPS per la variazione dei dati aziendali è descritto nell’allegato 2 della circolare INPS 25 giugno 2014, n.80.

Il servizio prevede la trasmissione telematica di alcune delle più ricorrenti comunicazioni di variazioni aziendali quali:

  • variazione di indirizzo;
  • sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività con dipendenti;
  • modifica dell’attività esercitata;
  • variazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • variazione dei dati di recapito dei soggetti collegati.

Come già accennato, non possono essere modificati i dati che per legge vanno trasmessi mediante ComUnica: infatti, in questo caso l’INPS riceverà l’informazione direttamente dal Registro delle imprese.

La richiesta di variazione dei dati aziendali potrà essere avanzata solo se l’utente risulta già presente nella sezione dei soggetti collegati all’azienda e abbia, come tipologia di relazione (es. consulente) l’analoga profilazione assegnata al momento del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’INPS.

Per accedere alla procedura è necessario indicare la matricola dell’azienda.