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Pensione anticipata

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione anticipata per iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive dell’AGO, alla Gestione Separata, che abbiano maturato requisiti contributivi utili.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Lavoratori dipendenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2023

Cos'è

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

A chi è rivolto

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Come funziona

DECORRENZA

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio; in entrambi i casi fermo restando il perfezionamento dei requisiti e delle condizioni richieste.

Per coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue, altresì, trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”.

Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

La “finestra” non trova applicazione per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il requisito contributivo sia stato perfezionato avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento dei requisiti, delle condizioni richieste e l’apertura della “finestra”. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del prescritto requisito.

Domanda

REQUISITI

I requisiti sono differenziati a seconda che il soggetto richiedente la pensione anticipata sia un soggetto con anzianità contributiva al 31.12.1995 o sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.1.1996.

I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono  richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata alternativamente:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2025, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

Per tale ultima tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione anticipata può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.