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Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione della domanda

Requisiti di accesso, modalità di erogazione e misura del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.

Pubblicazione: 11 settembre 2025

Con la circolare INPS 11 settembre 2025, n. 124, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per accedere al Bonus psicologo 2025.

La misura, resa strutturale con la legge di bilancio 2023, fornisce un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.

Requisiti di accesso

Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Entità del contributo

Il Bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

  • massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;
  • massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
  • massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Presentazione delle domande

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

Dalla pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

Novità introdotte dal 2025

A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.

Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

Per i dettagli si rimanda al contenuto della circolare e al messaggio 11 agosto 2025, n. 2460.

Comunicato stampa