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Pubblicazione: 25 luglio 2022 Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2024
Cos’è
Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (cd. Bonus psicologo) è una misura diretta a sostenere le persone in condizione di:
- ansia;
- stress;
- depressione;
- fragilità psicologica.
A chi è rivolto
Si rivolge a tutte quelle persone che:
- hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
- vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Domanda
REQUISITI
Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.
In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.
QUANDO FARE DOMANDA
Per usufruire del “Contributo sessioni psicoterapia domanda 2024 – stanziamento fondi 2023", la domanda deve essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024.
COME FARE DOMANDA
È disponibile l’apposito servizio online, raggiungibile utilizzando il tasto “Utilizza il servizio”.
Per accedere alla procedura è necessario disporre di uno di questi strumenti:
- identità SPID (almeno di Livello 2);
- CIE (Carta d’identità elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Al termine del periodo stabilito per la presentazione della domanda, saranno redatte le graduatorie regionali/provinciali (Trento e Bolzano - Alto Adige) per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate (Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023) che tengono conto:
- del valore ISEE;
- a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione della domanda.
Le risorse stanziate e non utilizzate saranno riassegnate con lo scorrimento delle graduatorie regionali e provinciali.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del richiedente, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, e sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, in base ai seguenti limiti di ISEE:
- in caso di ISEE inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
- in caso di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
- in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda verrà comunicato al beneficiario l’importo del contributo e il codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.
Per usufruire del contributo, il codice univoco deve essere utilizzato per la prenotazione delle sessioni di psicoterapia entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda.
Superato il suddetto termine il codice univoco sarà annullato.
Altre informazioni
Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3.
La circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 ha fornito le istruzioni per il Bonus psicologo per il 2022.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il contributo una misura strutturale, stanziando:
- 5 milioni di euro per il 2023;
- 8 milioni di euro a partire dal 2024.
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l’integrazione di 5 milioni di euro per il 2023, incrementando a 10 milioni di euro le risorse stanziate per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
La circolare INPS 15 febbraio 2024, n. 34 ha fornito le istruzioni e indicato i termini per la presentazione delle domande ai fini dell'erogazione del contributo a valere sui fondi stanziati nel 2023.