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Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo

Misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Specifico per
Persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica che vogliano beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Pubblicazione: 25 luglio 2022 Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2025

Cos’è

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (cd. Bonus psicologo) è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di:

  • ansia;
  • stress;
  • depressione;
  • fragilità psicologica.

A chi è rivolto

Si rivolge alle persone:

  • in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica;
  • che vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Domanda

REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

QUANDO FARE DOMANDA

È possibile presentare la domanda relativa al “Contributo sessioni psicoterapia” dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite l’apposito servizio online, cliccando il tasto “Utilizza il servizio”.

Per accedere alla procedura è necessario disporre di uno di questi strumenti:

  • SPID (almeno di Livello 2 o superiore);
  • CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

È possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, sono redatte le graduatorie per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate (Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 10 luglio 2025) che tengano conto:

  • del valore ISEE;
  • a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione della domanda.

Il contributo, riconosciuto una sola volta in favore del richiedente, viene erogato al professionista per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Il beneficio viene quantificato in base ai seguenti limiti di ISEE:

  • in caso di ISEE inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS o email ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. 

In caso di accoglimento, nel provvedimento sono indicati:

  • l’importo del contributo;
  • il codice univoco associato.

Questi dati devono essere comunicati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.

Il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Superato questo termine viene annullato.

A partire dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Altre informazioni

Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, recante “La ripartizione delle risorse relative al cd. Bonus psicologo per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”.

Con il messaggio 11 agosto 2025, n. 2460 l’INPS ha comunicato le date e le modalità di presentazione delle domande per il bonus psicologo per l’anno 2025. 

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