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Soppressione Fondo Gas per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore dei dipendenti delle aziende private di settore
Tutte le informazioni che riguardano il soppresso Fondo a favore del personale dipendente dalle aziende private del settore gas.
Dettaglio
Pubblicazione: 21 novembre 2018 Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023
Dal 1° dicembre 2015 è stato soppresso il Fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del settore gas (Fondo Gas). Pertanto, non sono più liquidati trattamenti integrativi gas nei casi in cui i requisiti, compresa la cessazione dal servizio, vengano conseguiti successivamente al 30 novembre 2015 (circolare INPS 29 febbraio 2016, n. 43).
Sono invece liquidati i trattamenti integrativi gas a favore degli iscritti che, entro novembre 2015, abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi, pur avendo presentato domanda di pensionamento successivamente.
Continueranno inoltre ad essere liquidati, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.
Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 30 novembre 2015, che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per il 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.
Iscritti
Erano iscritti al Fondo Gas i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio.
Era escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.
Erano altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente. In caso di passaggio dell’iscritto alla categoria dei dirigenti, era prevista la facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, il mantenimento dell’iscrizione.
Prestazioni erogate dal Fondo
Il Fondo erogava le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità/anticipata;
- pensioni di invalidità;
- pensione ai superstiti.
La liquidazione delle prestazioni pensionistiche era subordinata al perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, contestualmente a quelli previsti dal Fondo integrativo.
Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti e ai loro superstiti è integrativo della pensione dovuta agli stessi dall'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.
La pensione liquidata dall'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo, costituiscono un’unica pensione complessiva.