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Brexit, applicazione del Protocollo sulla sicurezza sociale: prestazioni pensionistiche

Disposizioni relative alle prestazioni pensionistiche applicate nel periodo successivo al recesso del Regno Unito dall'UE.

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Pubblicazione: 10 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2024

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, l’Istituto, con la circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche.

La circolare, in particolare, prevede che:

  • continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020;
  • ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. I soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021, o che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, possono beneficiare, invece, sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Stato terzo non più facente parte dell’Unione europea.

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