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Disoccupazione ex agenti temporanei o contrattuali comunità europee

Dettagli relativi alla richiesta di indennità di disoccupazione per ex agenti temporanei residenti negli Stati membri CE.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2025

Secondo quanto previsto dal "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità europee", in caso di disoccupazione i soggetti in questione riceveranno un’indennità erogata dal servizio competente dell'istituzione della Comunità europea dove hanno esercitato la loro attività. 

L’indennità di disoccupazione è rivolta agli ex agenti temporanei impiegati presso un’istituzione della Comunità europea. 

Come richiedere l’indennità di disoccupazione

Per richiedere l’indennità di disoccupazione, l’ex agente temporaneo deve: 

  • risiedere in uno stato membro della Comunità europea;
  • aver prestato servizio per almeno sei mesi;
  • essere rimasto senza impiego a causa della cessazione dal servizio non imputabile a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari.

Inoltre, deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello stato membro di residenza e adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale stato. 

Per beneficiare dell’indennità è necessario trasmettere ogni mese all'istituzione comunitaria a cui apparteneva l’ex agente, il modulo CE-AATC di certificazione di adempimento degli obblighi, compilato nei riquadri 1 e 2 dall'istituzione competente dello stato di residenza. 

Se l’ex agente temporaneo è residente in Italia, l’INPS compila solo la parte B del modulo CE-AATC, che informa sull'eventuale diritto alla prestazione di disoccupazione. 

Una volta compilato il modulo CE-AATC, l’istituzione comunitaria cui apparteneva l’ex agente ne rilascia cinque copie all'interessato da consegnare all’INPS e al centro per l’impiego ai fini della compilazione dei riquadri di competenza. 

Ai lavoratori cittadini italiani e residenti in Italia, in presenza di tutti i requisiti, viene riconosciuta unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati, come previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute entro il 31 dicembre 2024.

A questa tipologia di lavoratori non si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione contenute nei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.