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Disoccupazione ex agenti temporanei o contrattuali comunità europee

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Secondo quanto previsto dal "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità europee", in caso di disoccupazione i soggetti in questione riceveranno un’indennità erogata dal servizio competente dell'istituzione della Comunità europea dove hanno esercitato la loro attività. 

L’indennità di disoccupazione è rivolta agli ex agenti temporanei impiegati presso un’istituzione della Comunità europea. 

COME RICHIEDERE L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Per richiedere l’indennità di disoccupazione, l’ex agente temporaneo deve: 

  • risiedere in uno stato membro della Comunità europea;
  • aver prestato servizio per almeno sei mesi;
  • essere rimasto senza impiego a causa della cessazione dal servizio non imputabile a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari.

Inoltre, deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello stato membro di residenza e adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale stato. 

Per beneficiare dell’indennità è necessario trasmettere ogni mese all'istituzione comunitaria a cui apparteneva l’ex agente, il modulo CE-AATC di certificazione di adempimento degli obblighi, compilato nei riquadri 1 e 2 dall'istituzione competente dello stato di residenza. 

Se l’ex agente temporaneo è residente in Italia, l’INPS compila solo la parte B del modulo CE-AATC , che informa sull'eventuale diritto alla prestazione di disoccupazione. 

Una volta compilato il modulo CE-AATC , l’istituzione comunitaria cui apparteneva l’ex agente ne rilascia cinque copie all'interessato da consegnare all’INPS e al centro per l’impiego ai fini della compilazione dei riquadri di competenza. 

Ai lavoratori cittadini italiani e residenti in Italia, in presenza di tutti i requisiti, viene riconosciuta unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati, come previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402. A questa tipologia di lavoratori non si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione contenute nei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009. 

TEMPI DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.