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Accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro

Il servizio permette di richiedere l’accredito ai fini pensionistici dei periodi di congedo di maternità avvenuti fuori dal rapporto lavoro, per madri lavoratrici con almeno cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e, nei casi previsti dalla legge, anche per i padri.
Rivolto a:
Categorie
Cittadini- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2025

Cos'è

I periodi di congedo di maternità avvenuti fuori dal rapporto di lavoro sono riconosciuti come utili ai fini pensionistici per chi è iscritto:

  • al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per ottenere l’accredito è necessario avere almeno cinque anni di contributi effettivi versati durante l’attività lavorativa.

A chi è rivolto

Il beneficio:

  • spetta alle madri lavoratrici per i periodi di congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;
  • può essere riconosciuto anche al padre lavoratore, nei casi previsti dalla legge.

Il diritto all’accredito o al riscatto dei periodi di maternità (artt. 25 e 35 del d.lgs. 151/2001) spetta a chi era iscritto in servizio alla data del 27 aprile 2001 (art. 2, comma 504, legge 244/2007).

Per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è considerato “in servizio” chi, in quella data, risultava attivo e non titolare di pensione.

L’accredito non è quindi consentito ai pensionati alla stessa data, salvo per i titolari di assegno o pensione di invalidità, per la natura specifica del trattamento.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l’accredito è necessario aver maturato almeno cinque anni di contribuzione effettiva al momento della domanda.

Sono validi tutti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata, ma non quelli versati come artigiani, commercianti o coltivatori diretti (circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61).

Dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere raggiunto anche sommando periodi assicurativi maturati in:

  • Paesi dell’Unione Europea, Svizzera e paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), rispettando il limite minimo di 52 settimane di contribuzione previsto dalle norme comunitarie per la totalizzazione;
  • Paesi extracomunitari convenzionati, se i periodi sono certificati tramite i formulari previsti dalle convenzioni bilaterali.

In ogni caso, i contributi devono essere versati durante effettiva attività lavorativa.

L’accredito figurativo è ammesso solo per periodi non già coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS (circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61).

COME FARE DOMANDA

Per presentare la domanda deve essere compilato l'apposito modulo disponibile online.

La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS competente per residenza.

Alla domanda è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che riporti:

  • la data di nascita del bambino;
  • dati anagrafici della madre.

Avvertenze

Questa scheda ha solo valore informativo e non costituisce fonte di diritto.

Non deve essere utilizzata come base per decisioni di carattere lavorativo o previdenziale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.