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Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2022
Cos'è
L’articolo 1, legge 18 febbraio 1992, n. 162 ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione per i lavoratori, dipendenti o autonomi, impegnati nel soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI). Il soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del CAI (articolo 12, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267).
Non bisogna confondere i volontari impegnati nel soccorso alpino e speleologico con i volontari della Protezione Civile, per i quali vige una diversa forma di tutela (circolare INPS 4 marzo 1993, n. 60 e circolare INPS 29 novembre 1994, n. 314).
L’INPS, su domanda del datore di lavoro, rimborsa alle aziende private o agli enti/pubbliche amministrazioni tenute al versamento, per i dipendenti interessati, dei contributi pensionistici obbligatori all’Istituto, la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti interessati.
A chi è rivolto
La prestazione spetta ai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano o del Soccorso Alpino dell’Alpenverein Südtirol che siano lavoratori dipendenti o autonomi.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la retribuzione relativa alle giornate di assenza per il soccorso alpino è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha la facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza a cui il lavoratore è iscritto. L'INPS, pertanto, è competente al rimborso per le aziende private e per gli enti/pubbliche amministrazioni tenute al versamento, per i dipendenti interessati, dei contributi pensionistici obbligatori nei Fondi gestiti dall’Istituto (circolare INPS 10 maggio 1995, n. 126).
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro viene riconosciuta previa richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 3, decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379).
Come funziona
Decorrenza e durata
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori volontari per le giornate di assenza per soccorso alpino e/o speleologico o per le relative esercitazioni (nonché per la giornata successiva, se l’operazione di soccorso è durata più di otto ore oppure oltre la mezzanotte).
L'azienda è tenuta a registrare sui documenti di lavoro obbligatori l'astensione del dipendente dal lavoro per le giornate in cui è stato impiegato nelle operazioni di soccorso o di esercitazioni (circolare INPS 10 maggio 1995, n. 126).
Quanto spetta
Sono rimborsabili le sole giornate e le ore di effettiva astensione dal lavoro. Vanno escluse quindi le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso e i riposi settimanali, festivi, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc.
Per i lavoratori dipendenti la retribuzione da considerare è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa.
Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, il trattamento economico è quello effettivo.
Inoltre la suddetta retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino, astenutisi dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 18 febbraio 1992, n. 162 deve essere sottoposta alla contribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria.
Ai lavoratori autonomi spetta un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro. L'indennità viene erogata, su richiesta, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Decadenza
La richiesta di rimborso decade se presentata dopo la fine del mese successivo a quello dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione.
Domanda
Requisiti
Il lavoratore, per giustificare l’assenza dal luogo di lavoro e per avere diritto alla retribuzione e alla contribuzione, deve aver presentato al datore di lavoro la dichiarazione di appartenenza come volontario, alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (Club Alpino Italiano) o all’Alpenverein Südtirol e l’attestazione del sindaco o dei suoi delegati che provi la partecipazione all'attività di soccorso e la sua durata.
Quando fare domanda
La domanda di rimborso viene inoltrata dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di soccorso o di esercitazione, alla sede INPS territorialmente competente.
Come fare domanda
Per i lavoratori dipendenti, la domanda viene inoltrata dal datore di lavoro pubblico o privato online all’INPS attraverso il servizio dedicato, previa autenticazione tramite credenziali di accesso.
In alternativa si può fare domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Alla domanda è necessario allegare la dichiarazione di appartenenza, dei lavoratori interessati, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (Club Alpino Italiano) o all’Alpenverein Südtirol in qualità di volontari alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni e l'attestazione del sindaco o loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego, dei lavoratori medesimi, nelle predette attività e relativi tempi di durata. In caso di richiesta di accreditamento della prestazione su coordinate IBAN area SEPA, il beneficiario è tenuto a trasmettere anche il modulo di identificazione finanziaria MV70.
Le domande non complete della documentazione indispensabile potranno essere definite solo a seguito dell’integrazione necessaria.
I lavoratori autonomi devono, invece, presentare richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’ottenimento dell'indennità di mancato reddito per le giornate di astensione dal lavoro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.