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Familiari superstiti- Patronati- Pensionati- Dipendenti privati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2025
Cos'è
I contributi da riscatto permettono di valorizzare, con pagamento di un importo a carico del richiedente, specifici periodi scoperti da contribuzione.
I contributi vengono accreditati dopo l’accoglimento della richiesta:
- del lavoratore;
- del pensionato;
- dei loro superstiti.
A chi è rivolto
Si rivolge ai lavoratori iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- ai Fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’INPS.
Come funziona
Dopo il pagamento dell’onere, i contributi si intendono versati nel periodo di riferimento, anche se il pagamento viene effettuato in data successiva.
Sono pertanto utili per:
- il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
- l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
- il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.
Le principali tipologie di riscatto sono:
- riscatto dei corsi di studio (art. 2, d.lgs. 184/1997);
- riscatto per costituzione di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (art.13, l. 1338/1962);
- riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (art. 51, l. 488/1999);
- riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art. 5, d.lgs. 564/1996);
- riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art. 7, d.lgs. 564/1996);
- riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto part-time (art. 8, d.lgs. 564/1996);
- riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art. 8, c. 19, d.lgs. 468/1997);
- riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198, l. 662/1996);
- riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009 (art. 4, c. 2, d.l. 185/ 2008, convertito in legge 2/2009; d.lgs. 40/2017);
- riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, c. 789, l. 296/ 2006);
- riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, c. 2, l. 153/1969, modificato dall’art. 2-octies d.l. 30/1974 convertito dalla legge 114/1974 e art. 3, c. 1, d.lgs. 184/1997);
- riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 c. 2, d.lgs. 151/2001);
- riscatto del periodo di congedo per la formazione (art. 5, c. 5, l. 53/ 2000);
- riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, co. 1-5, d.l. 4/2019, convertito in legge 26/2019 – per domanda presentata entro il 31 dicembre 2021 – art.1, co. 126 - 130, l. 213/2023 – per domanda presentata tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025);
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta.
Il provvedimento di accoglimento:
- viene notificato secondo quanto previsto dalla Piattaforma Digitale per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 402, l. 160/2019; art. 26 d.l. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020; decreto del Ministro per la Trasformazione Digitale 58/2022);
- indica l’importo da pagare (onere di riscatto), le modalità e i termini previsti per il versamento.
È possibile pagare con gli Avvisi di Pagamento pagoPA:
- online sul sito INPS, dal “Portale dei pagamenti” utilizzando:
- la carta di credito/debito;
- addebito in conto corrente;
- altri metodi di pagamento;
- attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), come ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking dei Prestatori di Servizio di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati con i Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati);
- uffici postali;
- App IO.
La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito PagoPA:
L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.
È possibile effettuare il pagamento rateale anche con addebito diretto sul conto corrente.
L’attivazione e la revoca del mandato SDD possono avvenire:
- dal Portale dei Pagamenti INPS, senza necessità di recarsi presso la propria banca o ufficio postale;
- oppure direttamente in banca o all’ufficio postale, compilando il modello SDD (autorizzazione di addebito in conto corrente), con l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro otto settimane (d.lgs. 11/2010).
Affinché l’addebito SDD vada a buon fine, non devono essere inseriti limiti alla frequenza mensile di addebito o altri vincoli (es. importo massimo, numero massimo di addebiti) che potrebbero bloccare la transazione.
Una volta comunicata l'autorizzazione dell'addebito, l'INPS invierà una lettera di conferma con:
- il mese di attivazione del servizio;
- gli importi relativi alle scadenze dell'anno.
In attesa di ricevere la lettera di conferma, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.
Dalla data di attivazione dell’addebito non si dovranno più utilizzare i bollettini.
Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.
All'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, l'attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti (servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”, sezione “Pagamenti effettuati”).
Il pagamento dell’onere di riscatto può avvenire:
- in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento;
- in forma rateale, a condizione che:
- il richiedente non sia titolare di pensione;
- i contributi riscattati non siano necessari per la liquidazione immediata di un trattamento pensionistico.
Il numero massimo di rate mensili è generalmente pari a 60.
Sono previste fino a 120 rate senza interessi nei seguenti casi:
- riscatto del corso legale di laurea (per domande presentate dal 1° gennaio 2008);
- riscatto dei periodi di servizio civile volontario;
- riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. “pace contributiva”).
L’importo di ciascuna rata:
- non può essere inferiore a 27 euro;
- non può essere inferiore a 30 euro per i riscatti previsti dall’art. 1, commi 126-130, l. 213/2023.
L’onere di riscatto può essere maggiorato degli interessi legali, laddove previsto dalla normativa di riferimento.
La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.
In caso di maturazione del diritto a pensione e presentazione della relativa domanda, il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo importo versato in un’unica soluzione.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata comporta la rinuncia alla domanda, che viene archiviata.
Il versamento tardivo delle rate successive alla prima, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (fino a cinque volte), è considerato valido con l’applicazione degli interessi di dilazione.
È possibile richiedere che un versamento tardivo non convalidato venga considerato come nuova domanda, con ricalcolo dell’onere alla data del pagamento.
Il versamento parziale o il pagamento di un numero inferiore di rate determina l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
I contributi sono utili per:
- il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
- l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
- il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, inclusa la pensione di anzianità.
Domanda
La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi:
- Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- alla sede INPS territorialmente competente.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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