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Persone con disabilità e invalidità- Dipendenti privati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023
Cos'è
È una possibilità riconosciuta dal nostro ordinamento previdenziale.
I lavoratori che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa possono proseguire volontariamente con il versamento dei contributi per perfezionare il diritto alla pensione e/o aumentarne l'importo (d.lgs. 184/1997 e d.lgs 184/1996).
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge:
- ai lavoratori dipendenti o autonomi che hanno interrotto o sospeso l'attività;
- ai titolari di Assegno di invalidità;
- agli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell'Unione europea e Paesi convenzionati).
Come funziona
Il diritto può essere esercitato in caso di:
- interruzione o sospensione di attività lavorativa per aspettativa non retribuita (motivi privati o malattia);
- congedo parentale per astensione facoltativa (permessi di allattamento, giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni);
- contratto di lavoro dipendente part-time.
I contributi volontari, versati per sé e per i familiari a carico, sono deducibili in dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) con riduzione dell’imponibile fiscale.
Non si può ricevere l'autorizzazione se il lavoratore:
- svolge attività come dipendente iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o delle altre forme di previdenza;
- svolge attività autonoma iscritto all'INPS (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, venditore porta a porta, libero professionista senza cassa di categoria);
- è libero professionista iscritto all'apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri, ecc.);
- è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle suddette Gestioni o Casse di previdenza.
Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.