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Assegno straordinario di sostegno al reddito

Il servizio permette di inviare la domanda accesso all'assegno straordinario a sostegno del reddito a favore dei dipendenti di aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione. È rivolto ai datori di lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2022

Cos'è

Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono riconosciuti con accordi aziendali o territoriali per accompagnare, alla prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi entro 5 o 7 anni (a seconda del Fondo di solidarietà di settore) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

Gli assegni straordinari sono richiesti dai datori di lavoro a favore dei dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato italiane, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, nonché del Trentino.

Come funziona

Di seguito le principali caratteristiche di ciascun Fondo:

  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito (decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito ordinario che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il decreto interministeriale 23 settembre 2016, n. 97220 ha aumentato, per il biennio 2016/2017, la predetta durata massima da 5 a 7 anni (messaggio 16 dicembre 2016, n. 5100).
    Il decreto interministeriale 3 aprile 2017, n. 98998, in attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2017, n. 232, ha disposto la proroga della durata massima anche per gli anni 2018 e 2019 (messaggio 9 agosto 2017, n. 3267).
    Per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
    Il finanziamento degli assegni straordinari con decorrenza compresa nel triennio 2017 – 2019 è regolato da ultimo dalla legge11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3267 e messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622).
  • Si forniscono inoltre le Istruzioni sulle modalità di determinazione della trattenuta sull’assegno in caso di percezione di redditi da lavoro con aziende che non operano in concorrenza con l’ex datore di lavoro (art. 11 del decreto n. 83486/2014) e il foglio di calcolo excel per la simulazione, ai link sotto riportati.

     

  • Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, circolare INPS 21 maggio 2015, n. 104). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito cooperativo che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di cinque anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il decreto interministeriale 3 aprile 2017, n. 98998, in attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2017, n. 232, ha aumentato fino al 2019 la predetta durata massima da 5 a 7 anni (messaggio 9 agosto 2017, n. 3267).
    Il finanziamento degli assegni straordinari con decorrenza compresa nel triennio 2017 – 2019 è regolato da ultimo dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3267 e messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622).
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 6 e messaggio 14 marzo 2018, n. 1134).
    La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro (cfr. messaggio 6 febbraio 2019, n. 513) e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) delle imprese del settore dei tributi erariali che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste italiane (decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642, circolare INPS 13 maggio 2015, n. 95). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti del gruppo Poste Italiane SpA che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, circolare INPS 9 novembre 2018, n. 107).
    Il citato decreto prevede due tipologie di assegni straordinari: l’assegno straordinario e l’assegno straordinario solidaristico. L’assegno straordinario è finanziato dal datore di lavoro, mentre l’assegno straordinario solidaristico, riconosciuto in un’ottica di ricambio generazionale, è finanziato da uno specifico accantonamento, come risultante dal bilancio consuntivo del Fondo per l’anno 2015.
    Il finanziamento degli assegni straordinari aventi decorrenza 2019 è regolato da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622).
    Le due tipologie di assegno sono corrisposte fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, come individuate dal decreto o dallo specifico accordo di programma, che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459, circolare INPS 10 marzo 2015, n. 56).
    La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti di aziende assicurative che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077, circolare INPS 16 marzo 2017, n. 62). La prestazione economica è finanziata dai datori di lavoro che occupino almeno il 75% del proprio personale in aziende ubicate nel territorio della provincia di Trento, e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali (decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594 – circolare INPS 17 giugno 2021, n. 86). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore dei servizi ambientali che maturino i requisiti per la pensione – la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia – entro il periodo massimo di cinque anni, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, il datore di lavoro versa al fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.

    Modulo di richiesta di accesso alla prestazione - AP144

Decorrenza

L'assegno straordinario è liquidato dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, con il pagamento degli arretrati spettanti. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell'assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

L'assegno straordinario cessa di essere erogato alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. Pertanto, l'interessato deve presentare in tempo utile la domanda di pensione.

Quanto spetta

Per l'erogazione dell'assegno straordinario il datore di lavoro deve provvedere al versamento anticipato mensile dell'importo a copertura della prestazione.

In via generale, il valore dell'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che spetterebbe all'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con l'aggiunta del periodo per il quale l'azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

Laddove previsto nel decreto istitutivo del Fondo, l’assegno può essere corrisposto, su richiesta del lavoratore, con la modalità di pagamento in unica soluzione.

Il pagamento dell'assegno straordinario è corrisposto, a seconda delle regole di funzionamento di ciascun Fondo, per 12 o 13 mensilità.

Il regime fiscale dell'assegno straordinario erogato in forma rateale è generalmente quello della tassazione ordinaria, con l’eccezione degli assegni straordinari del Credito Ordinario, del Credito Cooperativo, di Poste Italiane SpA, assoggettati al regime della tassazione separata con l’utilizzo dell’aliquota TFR/TFS, ex art. 19 del TUIR.

In via generale, l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo - acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi - che derivino da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante.
Durante il periodo di svolgimento delle suddette attività viene sospeso l’assegno straordinario e la relativa contribuzione correlata.
Nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa non in concorrenza è invece possibile cumulare il reddito derivante dall’assegno straordinario con il reddito derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, con le regole previste dal decreto interministeriale del Fondo di solidarietà di settore.

Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività lavorativa al datore di lavoro che finanzia l'assegno straordinario e al Fondo di sostegno al reddito tramite la sede INPS di competenza. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto alla prestazione e deve restituire le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, mentre la contribuzione correlata viene cancellata.

La domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata non può essere accolta se il lavoratore è titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità (o abbia presentato tale domanda).

Domanda

Come fare domanda

Dal 1° dicembre 2016, per i Fondi del settore credito ordinario e del settore credito cooperativo la domanda di accesso all'assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica (messaggio 10 novembre 2016, n. 4498).

Dal 1° gennaio 2019, per il Fondo delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane la domanda di accesso all’assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica (messaggio 5 aprile 2019, n. 1426).

Per tutti gli altri Fondi di solidarietà, per i quali la modalità telematica è in fase di realizzazione, la domanda di accesso all'assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro presso le sedi polo di cui ai messaggi 7 luglio 2015, n. 4621 e 3 agosto 2015, n. 5119, fatti salvi gli accentramenti già previsti.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo presente sul sito internet e deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell'azienda.