Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Banche e intermediari finanziari- Pensionati
-
-
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2023
Cos'è
È una prestazione che prevede il rimborso di parte della quota versata al Fondo Rischi, per l’assicurazione del rischio premorienza, dai pensionati (ex INPDAP e INPS) che hanno sottoscritto un prestito con banche o finanziarie convenzionate con gli stessi istituti previdenziali, qualora venga estinto anticipatamente il prestito sottoscritto entro il 31 maggio 2013.
A chi è rivolto
I pensionati iscritti a una delle gestioni previdenziali dell’ex INPDAP e dell’INPS possono richiedere il rimborso della quota parte del premio assicurativo nel caso in cui:
- abbiano sottoscritto un prestito con un istituto bancario o con una finanziaria, convenzionati con l’INPS;
- abbiano avuto garantito il rischio assicurativo relativo alla premorienza dal Fondo di Previdenza e Credito dell’ex INPDAP (Fondo Rischi), qualora estinguano anticipatamente il prestito.
Infatti, per assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle di mercato (art. 8, decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313 “Regolamento di attuazione dell’art. 13 bis, decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50”), al momento della sottoscrizione del finanziamento, qualora l’aliquota del Fondo Rischi fosse risultata meno onerosa rispetto ai costi di mercato della polizza premorienza, l’operatore finanziario era tenuto ad avvalersi della copertura Fondo Rischi, versando al Fondo la quota assicurativa trattenuta al pensionato al momento dell’erogazione del prestito.
La misura della quota assicurativa è riportata nella tabella delle aliquote Fondo Rischi approvata con delibera del CdA 10 maggio 2007, n. 473.
È utile sapere che:
- i finanziamenti sottoscritti dopo la data del 31 maggio 2013 non sono garantiti dal Fondo Rischi;
- dal 1° giugno 2013 la copertura del rischio premorienza del pensionato viene assicurata esclusivamente da compagnie presenti sul mercato.
Come funziona
QUANTO SPETTA
La misura del rimborso è determinata:
- dalla misura del premio di assicurazione pagato;
- dal periodo di garanzia non goduto (art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).
Domanda
COME FARE DOMANDA
La domanda di rimborso dev’essere presentata all’INPS compilando il modulo disponibile nel servizio online.
Il modulo deve essere firmato e inviato tramite:
- PEC, all’indirizzo dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it;
- posta elettronica, all’indirizzo Welfare.fondorischi@inps.it;
- posta ordinaria in busta chiusa all’indirizzo INPS Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Prestazioni Creditizie – viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma;
- fax al numero 06 95066840.
L’area Prestazioni Creditizie, della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali potrà istruire la domanda di rimborso solo quando la banca o l’istituto finanziario avrà trasmesso la documentazione attestante l’effettiva anticipata estinzione del prestito alla sede INPS territorialmente competente e il prestito verrà chiuso.
Per informazioni sulla prestazione è disponibile il numero 06 59058585, attivo dalle 10 alle 12, nei seguenti giorni:
- lunedì;
- mercoledì;
- venerdì.
Ogni comunicazione potrà essere inviata agli indirizzi:
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.