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Datori di lavoro domestico- Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 1 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021
Cos'è
Il servizio consente la presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari con cittadini italiani o comunitari, iniziati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e che siano ancora in essere alla data di presentazione della istanza.
Le istanze inviate per l'emersione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art.103 del d.l. 34/2020 si possono consultare.
A chi è rivolto
È rivolto ai datori di lavoro agricoli e domestici. L’istanza può essere inoltrata anche tramite i loro intermediari delegati.
Possono presentare l’istanza all’INPS i datori di lavoro:
- italiani;
- cittadini di uno stato membro dell’Unione europea;
- cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno ex art. 9 del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286.
Settori economici nei quali è prevista l’emersione:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
I codici ATECO dei settori economici sono individuati nell’allegato 1 del decreto interministeriale di cui all'art.103 del d.l. 34/2020.
Domanda
Possono presentare domanda i datori di lavoro in possesso dei seguenti requisiti economici:
- fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui, se il datore di lavoro è persona fisica, ente o società;
- per le istanze di emersione di lavoratori addetti al lavoro domestico, il reddito imponibile non inferiore a 20.000,00 euro annui, se persona fisica, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.