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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2026
Cos'è
È una contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in caso di sospensione da aspettativa non retribuita per lo svolgimento di mandato sindacale o cariche pubbliche elettive (art. 3, d. lgs. 564/1996 16 e art. 31, l. 300/1970).
A chi è rivolto
È riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e Fondi speciali.
Come funziona
La contribuzione figurativa:
- garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale al momento della proclamazione (principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente);
- è riconosciuta solo nel caso in cui il datore di lavoro rilascia un atto scritto di provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita;
- non è riconosciuta a chi è stato assunto successivamente nel corso del mandato per il quale ha fatto richiesta;
- non è riconosciuta in caso di aspettativa fruita nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello della proclamazione.
VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE
Il lavoratore dipendente dei settori pubblico e privato, eletto membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblea regionale (o nominato a ricoprire funzioni pubbliche) che ha maturato un vitalizio o un incremento di pensione, è tenuto (art. 38, co. 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488):
- a corrispondere la quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore per il periodo di aspettativa non retribuita concesso per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica;
- al versamento delle suddette somme all’amministrazione dell'organo elettivo che provvede a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza;
- a manifestare espressamente la volontà di non rinnovo della domanda (diversamente si intende rinnovata automaticamente ogni anno).
Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita. In caso di ritardo nel pagamento la quota viene aumentata degli interessi di legge. La quota a carico si prescrive in cinque anni.
Domanda
QUANDO FARE DOMANDA
Per evitare la decadenza, la domanda va presentata tassativamente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di inizio o di prosecuzione del periodo di aspettativa (art. 3, co. 3, d. lgs. 564/1996).
Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle Assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che, in ragione della nomina, maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, fermo restando che essa deve essere comunque ripresentata all’inizio di ogni nuova legislatura.
Il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
COME FARE DOMANDA
Esclusivamente online dal sito web INPS, attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Gli iscritti alle Gestioni private, inclusi il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), possono consultare le indicazioni fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si rimanda alle indicazioni fornite con il messaggio 147/2018.
ISCRITTI GESTIONI PRIVATE, DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA TELEMATICA
Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica elettiva è necessario allegare esclusivamente (non sono ammesse alternative):
- provvedimento di collocamento in aspettativa e proroga:
- scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro;
- antecedente al periodo di aspettativa concesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro (artt. 38, 47 e 76, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti lo stato di aspettativa non retribuita;
- prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro con espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro - modello AP123 (art. 38, 47 e 76, d.p.r. 445/2000);
- dichiarazione della funzione svolta, la data di proclamazione, l’organo competente e l’eventuale diritto maturato a un incremento della pensione o vitalizio (artt. 38, 47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000). Questa dichiarazione precede la certificazione degli organismi pubblici che la sede INPS territoriale competente acquisisce dal contatto diretto con l’organo pubblico;
- certificazione del pagamento della quota a carico in caso di diritto maturato ad un incremento della pensione o vitalizio (art. 38, l. 23 dicembre 1999, n. 488).
Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica sindacale è necessario allegare:
- provvedimento di collocamento in aspettativa e proroga:
- scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro;
- antecedente al periodo di aspettativa concesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro (artt. 38, 47 e 76, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti lo stato di aspettativa non retribuita;
- prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro con espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro - modello AP123 (art. 38, 47 e 76, d.p.r. 445/2000);
- provvedimento formale d’incarico sindacale che contenga:
- specifica dell’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore;
- data di attribuzione della carica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’organizzazione sindacale che specifichi (artt. 38, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 (modulo AP124):
- natura e svolgimento delle funzioni attribuite;
- specifica dell’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore;
- data di attribuzione della carica;
- statuto sindacale che prevede la carica e applicabile al caso specifico secondo il tempo.
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
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