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Contributo per spese sanitarie per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale

Il servizio permette di presentare la domanda di contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute dall’iscritto d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale e/o dai suoi familiari assistibili.
Specifico per
Iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 29 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2024

Cos'è

La prestazione prevede un contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute:

  • dall’iscritto d’ufficio;
  • dall’iscritto a domanda, alla Gestione Assistenza Magistrale e/o dai suoi familiari assistibili.

Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per:

  • prestazioni sanitarie di varia tipologia, con esclusione di quelle per attività medico-legali e per trattamenti e interventi per finalità estetiche;
  • cure termali;
  • cure e trattamenti di fecondazione assistita.

A chi è rivolto

La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale

Oltre all’iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:

  • il coniuge/l’unito civilmente convivente e a carico;
  • il/la vedovo/a o parte superstite dell’unione civile con il titolare, che non abbia contratto nuovo matrimonio/nuova unione civile;
  • i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
  • i figli a carico totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • i genitori a carico;
  • le sorelle e i fratelli maggiori d’età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.

I requisiti devono essere posseduti alla data della spesa sanitaria della quale si chiede il rimborso.

Come funziona

QUANTO SPETTA

La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come indicato nella seguente tabella:

ISEE
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazionePercentuale di contribuzione alle spese sanitarieSoglia minima di spesa sanitaria per l’accesso alla prestazione
ISEE fino a 8.000  60%€ 300,00
ISEE da 8.000,01 a 24.000  50%€ 650,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000  45%€ 1.000,00
ISEE oltre 32.00040%€ 1.400,00

Per alcune tipologie di spesa sanitaria sono individuati limiti massimi di spesa ammissibile a rimborso: l’ammontare del contributo non può superare complessivamente l’importo di 10mila euro. La spesa sanitaria riferita ad un familiare assistibile è rimborsabile nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.

Domanda

REQUISITI

Il requisito richiesto è l’iscrizione alla Gestione Assistenza Magistrale.

QUANDO FARE DOMANDA

Le spese per le quali si chiede il rimborso devono essere state sostenute nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda di assistenza sanitaria.

È necessario che siano decorsi almeno 12 mesi dall’inoltro di una eventuale precedente domanda di assistenza sanitaria.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, cliccando su “Utilizza il servizio” e selezionando la voce “Portale Prestazioni Welfare”. Per consultare le domande degli anni precedenti, cliccare su “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati”.

La domanda può essere inoltrata:

  • dall’iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • dal coniuge/unito civilmente;
  • dai vedovi;
  • dai figli maggiorenni;
  • dal tutore o altro genitore del figlio dell’iscritto nel caso questi sia
    decaduto dalla responsabilità genitoriale.

La documentazione a corredo della domanda, previa digitalizzazione, deve essere allegata alla stessa insieme a una dichiarazione di conformità agli originali per ciascun documento in possesso dell’utente; deve essere allegata anche copia del documento d’identità del dichiarante

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.