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Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero

Il servizio permette di presentare la domanda di disoccupazione per i cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati.
Specifico per
Cittadini italiani che hanno lavorato all'estero, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024

Cos'è

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite ogni anno con decreti ministeriali.

A chi è rivolta

Spetta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati:

  • rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero;
  • rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La prestazione ha durata massima di 180 giorni e decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa al Centro per l’Impiego entro sette giorni dal rimpatrio;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata resa tra l'ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.


QUANTO SPETTA

L'importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell'anno di riferimento della prestazione (circolare INPS 25 marzo 2024, n. 49).

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • con bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, devono essere indicati:

  • gli estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la prestazione;
  • le coordinate IBAN, bancarie o postali.

Secondo le normative vigenti, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni di importo netto superiore a mille euro.

Domanda

REQUISITI

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l'impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La prestazione è compatibile con l'Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno unico e universale per i figli a carico secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.


QUANDO FARE DOMANDA

La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione.

La durata del rapporto di lavoro subordinato all'estero:

  • non è rilevante, in caso di prima domanda;
  • deve essere di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all'estero, per le successive domande.

I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare:

  • se in possesso, il documento portatile U1 che attesta:
    • i periodi di assicurazione;
    • la data e il motivo della cessazione;
    • la qualifica del lavoratore;
  • tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).

Se non si è in possesso del modello U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.

I rimpatriati da uno Stato non convenzionato devono allegare alla domanda una dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto:

  • del datore di lavoro all'estero;
  • della competente autorità consolare.
     

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa:

  • via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.