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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024
Cos'è
La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite ogni anno con decreti ministeriali.
A chi è rivolta
Spetta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati:
- rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero;
- rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La prestazione ha durata massima di 180 giorni e decorre:
- dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa al Centro per l’Impiego entro sette giorni dal rimpatrio;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata resa tra l'ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.
QUANTO SPETTA
L'importo è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell'anno di riferimento della prestazione (circolare INPS 25 marzo 2024, n. 49).
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- con bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, devono essere indicati:
- gli estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la prestazione;
- le coordinate IBAN, bancarie o postali.
Secondo le normative vigenti, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni di importo netto superiore a mille euro.
Domanda
REQUISITI
Per accedere alla prestazione il lavoratore deve:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- recarsi al Centro per l'impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La prestazione è compatibile con l'Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno unico e universale per i figli a carico secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione.
La durata del rapporto di lavoro subordinato all'estero:
- non è rilevante, in caso di prima domanda;
- deve essere di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all'estero, per le successive domande.
I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare:
- se in possesso, il documento portatile U1 che attesta:
- i periodi di assicurazione;
- la data e il motivo della cessazione;
- la qualifica del lavoratore;
- tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).
Se non si è in possesso del modello U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.
I rimpatriati da uno Stato non convenzionato devono allegare alla domanda una dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto:
- del datore di lavoro all'estero;
- della competente autorità consolare.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online accedendo con le proprie credenziali.
In alternativa:
- via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.