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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2024
Cos'è
Il regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, entrato in vigore a gennaio 2024, consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:
- sospensione dell’ammortamento;
- rinegoziazione della durata del mutuo.
Le domande vengono esaminate e valutate da un’apposita Commissione.
A chi è rivolto
Possono presentare le domande i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Come funziona
Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di:
- sospensione dell’ammortamento
(articolo 20, comma 4 del Regolamento); - rinegoziazione del mutuo
(articolo 7, comma 9 del Regolamento).
In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente.
La Commissione opera secondo le seguenti modalità:
- applica criteri predeterminati e resi pubblici
(messaggio 17 marzo 2023 n. 1067); - si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata per il tramite della Direzione provinciale o del Polo credito competente.
Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.
L’articolo 23, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento:
- di sette rate di ammortamento, per mutui con rata mensile, o di due rate di ammortamento, in caso di rate trimestrali o semestrali;
- degli interessi di mora maturati;
- delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata.
Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente:
- per i mutui ad ammortamento mensile, nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della settima rata non versata;
- per i mutui ad ammortamento trimestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.
- per i mutui ad ammortamento semestrale, tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 90 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.
Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche:
- domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali;
- domande di sospensione presentate successivamente a quelle di rinegoziazione.
La Commissione non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione.
L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.
La domanda può essere presentata:
- in seguito alla malattia del mutuatario, del coniuge, di chi al mutuatario è unito civilmente o del convivente con contratto di convivenza registrato, quando c’è stata una riduzione della capacità economica, dopo un periodo di aspettativa senza assegni o il taglio della retribuzione;
- dopo la morte del mutuatario, del coniuge , di chi al mutuatario è unito civilmente o del convivente con contratto di convivenza registrato;
- a causa della perdita del lavoro involontaria del mutuatario, del coniuge, di chi al mutuatario è unito civilmente o del convivente con contratto di convivenza registrato;
- a seguito di eventi calamitosi nel territorio dell’immobile per cui è stato richiesto il mutuo, dichiarati dalle autorità competenti;
- in caso di:
- gravi epidemie;
- pandemie;
- altri stati di emergenza dichiarati dalle autorità competenti che abbiano causato rilevante pregiudizio patrimoniale per il richiedente o per il suo nucleo familiare;
La Commissione può valutare ulteriori casi di morosità incolpevole, quando comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.
Le domande di sospensione e rinegoziazione devono essere presentate alla Direzione provinciale o al Polo credito INPS competente tramite PEC o email. La Direzione, a sua volta, le invierà alla Commissione valutatrice (art. 20 comma 4, del Regolamento), presso la Direzione centrale Credito e Welfare.
Nei soli casi previsti dall’articolo 20, comma 1, lett. e) del Regolamento, la domanda deve essere presentata attraverso il servizio raggiungibile da questa pagina.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.