it

Ti trovi in

Istanza di riesame e ricorso amministrativo pensionistico, TFS/TFR

Il servizio permette agli iscritti alle gestioni pensionistiche e previdenziali dell’Istituto e ai richiedenti le prestazioni di presentare istanze di riesame o ricorsi amministrativi per la tutela di una situazione giuridica che si suppone lesa.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 29 agosto 2017 Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026

Cos'è

Contro i provvedimenti in materia di pensioni (anche in regime internazionale), riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti, l’ordinamento giuridico riconosce al pensionato o assicurato diverse forme di tutela di natura amministrativa.

Gli stessi rimedi amministrativi sono utilizzabili da dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione anche in materia di:

  • Trattamenti di Fine Servizio (TFS);
  • Trattamenti di Fine Rapporto (TFR);
  • Assicurazione Sociale Vita.

L’istanza di riesame può prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti e senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità e incongruenze derivanti da errori materiali o di calcolo, anche per cambiamento della situazione di diritto o di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento.

Il ricorso amministrativo, invece, è un’istanza rivolta alla tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto emesso dall’Istituto. Può essere diretto all’annullamento dell’atto o anche alla riforma dello stesso.

Per gli iscritti alla Gestione privata è possibile, ai sensi dell’articolo 7, legge 533/1973, proporre ricorso non solo avverso i provvedimenti dell’Istituto, ma anche avverso il suo silenzio, a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda (silenzio-rigetto).

A chi è rivolto

L’istanza di riesame e il ricorso amministrativo possono essere presentati, non alternativamente:

  • dagli iscritti alle gestioni pensionistiche e previdenziali dell’Istituto;
  • dai richiedenti le relative prestazioni.

Per gli iscritti al Fondo ex IPOST non è previsto il ricorso amministrativo.

Come funziona

Chi propone istanza di riesame o ricorso amministrativo deve:

  • indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto;
  • esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda;
  • individuare i motivi a sostegno della propria domanda;
  • allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

È nullo il ricorso privo dell’indicazione dell’atto contro cui è proposto e dei motivi di censura.

A seguito della presentazione, l’istanza di riesame e il ricorso vengono registrati sui sistemi informatici dell’Istituto ed esaminati per la predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela.

Con l’istanza di riesame si avvia il procedimento dell’autotutela, che si può concludere con l’adozione, da parte della struttura che ha emanato l’atto oggetto di revisione, di un provvedimento di annullamento d’ufficio, di rettifica, di conferma o di revoca.

Il ricorso amministrativo, invece, viene discusso e deciso dal comitato competente con una deliberazione di reiezione o accoglimento, valutate le eventuali questioni preliminari di ammissibilità e improcedibilità.

Il ricorrente riceve la comunicazione dell’avvenuta deliberazione.

La legge, comunque, riserva all’Istituto il potere e dovere di annullare la deliberazione del comitato favorevole al pensionato o assicurato, se adottata in violazione della normativa vigente.

I ricorsi avverso i provvedimenti in materia di pensioni in cumulo e totalizzazione sono di competenza del comitato relativo alla gestione o forma assicurativa che ha istruito la domanda di pensione, che è quella dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui l’INPS non sia l’ente istruttore, la struttura INPS che riceve il ricorso procede tempestivamente a trasmetterlo all’ente o cassa competente, avendo cura di informare il ricorrente.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

Il diritto a presentare istanza di riesame non decade alla scadenza di un termine specifico. Singole disposizioni normative possono però sancire l’immodificabilità del provvedimento una volta trascorso il termine previsto.

L’avvio del procedimento di autotutela non sospende, tuttavia, il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

I termini di presentazione del ricorso amministrativo si differenziano in relazione al comitato competente alla decisione.

In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo utile.

Per i soli comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne che per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.

L’Istituto ha reso disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, attualmente disponibile nell’area riservata MyINPS, sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino”. Pertanto, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici deve essere calcolato dalla data in cui l’utente ha preso visione del provvedimento nel Fascicolo previdenziale del cittadino.

Non è possibile proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rigetto sulle istanze di prestazione della Gestione Dipendenti Pubblici.

Avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali relative al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla ricezione.

COME FARE DOMANDA

L’istanza di riesame e il ricorso amministrativo possono essere inviati esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità telematiche, tramite:

  • servizio online, accedendo con le proprie credenziali;
  • patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

Le istanze possono essere sottoscritte direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante al quale sia stato conferito mandato. In caso di persona incapace munita di rappresentante legale, le istanze devono recare la firma di quest'ultimo.

Se l’interessato è residente in un Paese dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere anche presentato tramite l’istituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale istituzione.

Nel caso di presentazione effettuata direttamente da parte del cittadino, colui che presenta l'istanza, dopo aver effettuato l’accesso alla procedura, dovrà compilare le schede della procedura secondo il percorso guidato, allegando l’istanza debitamente sottoscritta.

L’istanza sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato del ricorso presentato.

Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare le istanze presentate e il relativo stato di lavorazione, nonché conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

Nel caso di presentazione tramite patronati e intermediari, questi, effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno le istanze compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale la delega sottoscritta dal richiedente e il documento di identità dello stesso, l’istanza o il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.