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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021
Cos'è
Nel caso in cui il credito a favore del datore di lavoro derivi da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti, il credito dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale.
Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24.
A chi è rivolto
Il rimborso del credito derivante da una regolarizzazione contributiva avviene dietro istanza inviata dal datore di lavoro all'INPS.
Domanda
Il rimborso avviene dietro istanza inviata dal datore di lavoro all'INPS.
L’istanza di rimborso deve essere inviata attraverso il Cassetto previdenziale mediante il servizio online, sul sito INPS.
Il modulo di richiesta contiene i dati identificativi del richiedente, i dati dell’azienda beneficiaria, la prevista dichiarazione di responsabilità attestante che l’importo non sia stato già chiesto a rimborso o portato in compensazione a mezzo di modello F24 e i dati necessari per l'accredito bancario o postale.
Una volta avviata correttamente la procedura, viene rilasciato il protocollo di avvenuta trasmissione.
Questi dati vengono successivamente prelevati dalla procedura debiti presente nella Gestione contributiva per le successive fasi elaborative di rimborso.
La compensazione opera quando lo stesso soggetto risulta contemporaneamente debitore e creditore nei confronti dell’Istituto. In merito si applicano interamente le regole del codice civile (articolo 1241 e successivi). La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda.
La richiesta deve essere presentata alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale. Le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza. L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto.
Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.
Qualora a seguito della compensazione residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.