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Il servizio permette di presentare la domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale per lavoratori dipendenti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.
Rivolto a:
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Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2023

Cos'è

I Fondi di solidarietà (disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificati e integrati dalla legge di bilancio 2022) forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 10 del medesimo decreto.

Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) (articolo 29, decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i.) è disciplinato dal decreto interministeriale 94343/2016, così come adeguato alla legge 234/2021 dal decreto del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2022, n. 220. Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano almeno un dipendente e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, decreto legislativo 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. La legge 234/2021 è intervenuta anche nella disciplina di questi ultimi, prevedendo, per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio di adeguamento alle disposizioni contenute il cui termine è stato da ultimo fissato al 30 giugno 2023. Nelle more dell’adeguamento, i dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà ma che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale.

Il FIS eroga l’Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti, a seguito domanda presentata all’Istituto dai datori di lavoro la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, così come disciplinate dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

In particolare:

  • per tutte le causali previste dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria (compresa la causale “contratto di solidarietà”), se il datore di lavoro occupa mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • esclusivamente per le causali previste dalla cassa integrazione ordinaria, se il datore di lavoro occupa mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, ovvero rientra nella fattispecie di cui all’articolo 20, comma 3-ter (circolare INPS 1 febbraio 2022, n. 18).

L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

A chi è rivolto

La prestazione del FIS spetta ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti di tutte le tipologie, i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sopra specificate. 

I lavoratori devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda.

Come funziona

Durata

L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate:

  • 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Quanto spetta

La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Per il 2023 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a un importo lordo di 1.321,53 euro (circolare INPS 3 febbraio 2023, n. 14).
Gli importi sono rivalutati ogni anno con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
Il Fondo, inoltre, come previsto dall’articolo 39, decreto legislativo 48/2015, nel testo integrato dalla legge 234/2021, eroga l’Assegno per il Nucleo Familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale. Dal primo marzo 2022, la tutela è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico.
Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi al netto di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo è finanziato dalla contribuzione ordinaria versata dai datori di lavoro, calcolata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al Fondo, di cui due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. I datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,50%, mentre i datori di lavoro che abbiano occupato più di cinque dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,80%.
Il datore di lavoro che accede alla prestazione deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.
Il trattamento garantito dal FIS è autorizzato con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva interessata.
In caso di aziende plurilocalizzate, il provvedimento è unico ed è adottato dal direttore di sede (o dirigente delegato) della struttura INPS competente nell’ambito del territorio ove insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento contributivo.
Il pagamento delle prestazioni ai lavoratori beneficiari è anticipato dal datore lavoro e rimborsato dall'INPS o conguagliato da questo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio della prestazione di integrazione salariale garantita dal Fondo di integrazione salariale deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà questa data coincide con la notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dalla competente struttura territoriale INPS, esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione della documentazione di cui all’allegato 2, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197. Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione.
I datori di lavoro, per il recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio potranno avvalersi del flusso UNIEMENS secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170, mentre per l’invio dei dati necessari per procedere al pagamento diretto dei beneficiari, potranno utilizzare le procedure UNIEMENS-CIG (UNI41), come da circolare INPS 14 aprile 2021, n. 62.
Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione nella gestione d’iscrizione del lavoratore.
La contribuzione correlata alla prestazione di assegno di integrazione salariale è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del fondo pensioni presso cui è iscritto il lavoratore. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento.
L'importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Domanda

Quando fare domanda

La domanda di assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata dal datore di lavoro non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto di questi termini non determina la perdita del diritto alla prestazione ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. 

In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento.

Come fare domanda

Le domande di accesso alle prestazioni erogate dal FIS devono essere presentate all'INPS, esclusivamente online attraverso il servizio dedicato, dal datore di lavoro nonché dai consulenti o intermediari abilitati.

Contro i provvedimenti adottati è possibile presentare:

  • ricorso amministrativo: entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, al Comitato amministratore del Fondo di Integrazione Salariale (articolo 5, comma 1, lettera d) decreto interministeriale, 3 febbraio 2016, n. 94343). Il ricorso può essere presentato esclusivamente online, tramite il servizio sul portale INPS o tramite intermediari;
  • ricorso giudiziario al TAR: entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento (art. 29, d. lgs 104/10), da notificare direttamente alla sede competente per territorio che ha adottato il provvedimento.

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