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Pensione di inabilità in regime di totalizzazione

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di inabilità a lavoratori dipendenti, autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata o liberi professionisti che hanno versato dei contributi, e ai quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024

Cos'è

La totalizzazione:

  • consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di inabilità;
  • è completamente gratuita.

A chi è rivolto

Si rivolge a tutti i lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che hanno versato contributi in diverse Casse, Gestioni o Fondi previdenziali, ossia:

  • dipendenti;
  • autonomi;
  • iscritti alla Gestione Separata;
  • liberi professionisti.

Si rivolge anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità, per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente.

Come funziona

DECORRENZA

In presenza dei requisiti richiesti, il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

QUANTO SPETTA

L'importo è stabilito:

  • con il sistema "pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in base ai periodi di iscrizione maturati;
  • con il sistema contributivo, per le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici;
  • con il sistema retributivo/misto, per iscritti prima del 1996, che abbiano già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione.

È ammessa la facoltà di scelta per il trattamento più favorevole

La pensione di inabilità liquidata è soggetta:

  • a trattenute IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • agli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • ad eventuali trattenute sindacali.

Ai titolari della pensione di inabilità in totalizzazione sono riconosciuti:

  • i trattamenti di famiglia laddove spettanti;
  • le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.

Non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo.

Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS:

  • anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico;
  • per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Domanda

REQUISITI

Il diritto è conseguito se:

  • vengono rispettati i requisiti di assicurazione e di contribuzione;
  • viene riconosciuto lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.  

Saranno calcolati i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni in cui l'interessato è stato iscritto.

L’accertamento sanitario verrà effettuato dalla gestione di ultima iscrizione.

L’INPS verificherà lo stato inabilitante degli iscritti alle gestioni dell’Istituto (art. 2, legge 12 giugno 1984, n. 222).
La maggiorazione convenzionale dell'anzianità dovrà essere divisa tra tutte le gestioni incluse nella pensione di inabilità in totalizzazione, in proporzione all'anzianità assicurativa posseduta dall'assicurato.

COME FARE DOMANDA

La domanda online deve essere presentata dal lavoratore all'ultimo ente pensionistico di iscrizione.
La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri enti interessati.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.