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Il servizio permette di presentare la domanda per ricevere l’Assegno di maternità dello Stato per genitori, adottanti o affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
Rivolto a:
Categorie
Genitori
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2023

Cos'è

L'Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

A chi è rivolto

L’Assegno di maternità dello Stato spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante;
  • agli affidatari preadottivi;
  • all'adottante non coniugato;
  • al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
  • agli affidatari (non preadottivi), nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori;
  • al legale rappresentante, in caso di incapacità di agire del genitore.

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L'importo dell'Assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e quantificato nei relativi messaggi e circolari INPS, tra cui la circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

Domanda

REQUISITI

I requisiti richiesti per il diritto all’Assegno di maternità di Stato sono:

  • la residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
  • la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero il possesso di titoli di soggiorno idonei, come specificato di seguito, al momento della presentazione della domanda.

Il diritto è riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari che siano:

  • familiari titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • familiari titolari della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la norma "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo:
    • deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
    • al momento della nascita (in caso di evento parto) anche la madre doveva essere regolarmente soggiornante e residente in Italia;
    • il figlio, al momento della domanda, deve essere stato riconosciuto dal padre;
    • il figlio, al momento della domanda, deve trovarsi presso la famiglia anagrafica del padre, soggetto alla sua potestà e non in affidamento presso terzi;
    • in presenza delle condizioni indicate sopra l’Assegno spetta "in via esclusiva" al padre, anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’Assegno o di altra prestazione di maternità;
  • se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso  dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno;
  • se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore, al momento della domanda, deve trovarsi nella famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato e deve essere soggetto alla potestà dell’adottante e non affidato presso terzi;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda sono necessarie queste condizioni:
    • il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
    • la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
    • la potestà sul minore;
    • il non affidamento del minore presso terzi;
    • che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’Assegno. 

Qualora il beneficio non sia stato ancora erogato in favore della madre e il padre non richieda l'Assegno a titolo proprio, ma subentri nella domanda già presentata dalla madre deceduta, i requisiti devono essere accertati in capo alla madre stessa.

QUOTA DIFFERENZIALE

Nel caso in cui si abbia diritto a una prestazione di maternità di importo inferiore all’Assegno di maternità, è possibile presentare la domanda per ottenere il pagamento della quota differenziale.

Ad esempio, se l’importo complessivo dell’indennità di maternità o di altro trattamento economico di maternità è uguale a 1.500 euro e l’importo dell’Assegno (per il 2023) è uguale a 2.360,66 euro, l’Assegno che spetta è pari alla differenza tra i due importi, a 860,66 euro (2.360,66 – 1.500 = 860,66).

Qualora sia stato concesso o erogato l’Assegno di maternità del Comune (art. 74, d.lgs.151/2001) l’assegno dello Stato è concesso per differenza.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro sei mesi:

  • dalla nascita del bambino;
  • dall'effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

COME FARE DOMANDA

La domanda per l’Assegno di maternità dello Stato deve essere presentata online alla sede INPS competente, attraverso:

  • servizio online dedicato;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.