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Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo

Il servizio permette l’erogazione di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato).
Rivolto a:
Categorie
Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 4 dicembre 2023 Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2023

Cos'é

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

A chi è rivolto

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti:
      • da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
      • da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
      • da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti:
      • da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
      • da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
      • da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

    Come funziona

    DECORRENZA E DURATA

    L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.

    È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.

    Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi utilizzati per altra prestazione di disoccupazione.

    Domanda

    REQUISITI

    L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
    • essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
    • essere residente in Italia da almeno un anno;
    • essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
    • aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:
      • indennità di discontinuità;
      • indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
      • indennità NASpI, nel medesimo anno;
    • avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
    • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
    • non essere titolare di pensione diretta.

    QUANDO FARE DOMANDA

    La domanda deve essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente.

    Per i periodi di competenza relativi al 2022, bisogna presentare la domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente.

    COME FARE DOMANDA

    È possibile presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite:

    • Contact center multicanale, al numero 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa applicata dai diversi gestori);
    • patronati.