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Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)

Il servizio permette di ottenere un'indennità riconosciuta a lavoratori che svolgano attività di lavoro autonomo. Si tratta di un contributo erogato per sei mesi e incompatibile con pensioni, Naspi e reddito di cittadinanza e cariche politiche.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 1 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2022

Cos'è

L’articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

A chi è rivolto

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Come funziona

Decorrenza e durata

L’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Quanto spetta

È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

A titolo di esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (6.000 euro / 2 = 3.000 euro) e successivamente moltiplicato per il 25% (3.000 euro x 25% = 750 euro), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 254,75 euro e non può superare l’importo mensile di 815,20 euro. Qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 254,75 euro o superiore a 815,20 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 254,75 euro mensili e a 815,20 euro mensili. Tali importi sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate e relativa a uno degli ultimi quattro anni (2017-2018-2019-2020) precedenti all’anno di presentazione della domanda di ISCRO, quest’ultima non potrà essere accolta.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento saranno adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro provvederà al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.

Decadenza

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (articolo 1, comma 395, legge 178/2020);
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.

Domanda

Requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti, descritti in dettaglio nella circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Tale requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda. A titolo di esempio, se la domanda di indennità ISCRO è presentata nel 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (tre anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda);
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. Tale limite prende in considerazione solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai punti C) e D), in sede di presentazione della domanda è necessario autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in quest’ultima ipotesi, ai fini della verifica, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto.

Per la successiva verifica dei requisiti di cui sopra, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e a seguire l'Agenzia delle Entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

L’indennità ISCRO è incompatibile con la titolarità di:

  • pensioni dirette;
  • Reddito di Cittadinanza;
  • indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Quando fare domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Esclusivamente per il 2021, la domanda potrà essere presentata con decorrenza 1° luglio 2021 e fino al termine del 31 ottobre 2021.

Come fare domanda

La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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