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Corte di Cassazione 19 novembre 2025 – 12 febbraio 2026, n. 3105

Numero:

3105

Tipologia:

Sentenza

Data Pubblicazione:

12 febbraio 2026

Organo Giudiziario:

Corte di Cassazione

Sezione:

Lavoro

Luogo:

Roma

Massima:

In materia di pubblico impiego privatizzato, il trattamento di fine servizio deve essere calcolato solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, senza tenere conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti agli avvocati degli enti del parastato. In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta «sine titulo», la ripetibilità delle somme non può essere esclusa per la buona fede del percettore, ma il creditore, che è vincolato ad esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.

Classificazione:

LAVORO PUBBLICO – Trattamento di fine servizio – Criteri di calcolo – Avvocati dipendenti degli enti del parastato – Stipendio tabellare strettamente inteso – Altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari legali – Esclusione. LAVORO PUBBLICO – Indebito retributivo – Ripetibilità – Buona fede del percettore – Irrilevanza – Dovere del creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in considerazione la sfera di interessi del debitore – Necessità.

Allegato: