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Aliquote contributive

Pubblicazione: 19 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2020

La contribuzione è una percentuale che si applica alla retribuzione imponibile. La somma di tutte le assicurazioni applicabili per ogni categoria di lavoratori (IVS, DS, malattia, CIG) determina l’aliquota complessiva.

Gli elementi che concorrono a determinare l’aliquota contributiva sono:

  • l'attività aziendale (industria, commercio, edilizia, lapidei, agricoltura, pesca, attività mineraria, ecc.);
  • le dimensioni aziendali (limiti dimensionali per le aziende artigiane, più o meno di 15 dipendenti per CIGS;
  • la configurazione giuridica dell’azienda (società di persone, società di capitali, cooperativa, ente diritto pubblico, ecc.);
  • la qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, operatore di vendita, dirigente, apprendista, ecc.);
  • lo stato giuridico del lavoratore (socio della cooperativa, lavorante a domicilio, religioso regolare, familiare del titolare, dipendente di ruolo/fuori ruolo, ecc.).

Una parte dei contributi è a carico del lavoratore e il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione dovuta. Esso infatti versa i contributi sia per la parte a suo carico che per quella a carico del lavoratore e recupera la quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili prelevandola direttamente dalla busta paga (diritto di rivalsa).

Diritto di rivalsa

Il datore di lavoro può esercitare il diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore esclusivamente al termine del periodo di paga corrente. Non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge. Per esempio, il datore di lavoro che deve versare contributi arretrati per un lavoratore sommerso, a seguito di accertamento ispettivo o di regolarizzazione spontanea, deve accollarsi tutto il debito contributivo e non può trattenere al dipendente la quota di contributi a suo carico.