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Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: le nuove istruzioni

Sospensione dei versamenti previdenziali fino al 30 aprile e bonus una tantum per lavoratori autonomi: domande entro il 20 giugno.

Pubblicazione: 23 aprile 2026 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2026

L’Istituto, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal Governo in riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026, con la circolare INPS 22 aprile 2026, n. 49, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
La misura riguarda i lavoratori che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede legale nei comuni colpiti dagli eventi, le cui attività erano ubicate negli immobili danneggiati. In particolare, i soggetti beneficiari sono:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata (legge 335/1995).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. Non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati.
I beneficiari saranno identificati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle tre regioni interessate.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi

Il decreto-legge 25/2026 ha previsto un’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i rappresentanti, i lavoratori autonomi e i professionisti che, a causa degli eventi meteorologici verificatesi dal 18 gennaio, hanno sospeso l’attività nei comuni interessati di Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni, per un massimo complessivo di 3.000 euro.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 20 giugno 2026, tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, selezionando la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

Il servizio online è accessibile con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite patronati o Contact Center.

L’Istituto effettuerà verifiche sui requisiti dichiarati ed erogherà il beneficio entro i limiti di spesa previsti.

È quanto informa la circolare INPS 7 maggio 2026, n. 53, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.