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Pubblicazione: 20 maggio 2026
L’Istituto, con circolare INPS 20 maggio 2026, n. 59, fornisce chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI. Tuttavia, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra le cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro e quelle determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.
Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente. Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare in concreto la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.
La circolare, inoltre, introduce nuovi codici da utilizzare nel flusso UNIEMENS per indicare le diverse tipologie di cessazione e conferma l’utilizzo del codice “M400” per l’esposizione del ticket dovuto.
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