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Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

Tutte le informazioni necessarie all’invio della richiesta di pagamento di un’indennità di fine servizio o di fine rapporto riguardanti i dipendenti pubblici.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2023

Alla conclusione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto.

Termini di pagamento

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.