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Periodi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici

Tutte le informazioni utili a conseguire l'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici che possono riscattare a titolo oneroso alcuni periodi o servizi di seguito elencati.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2023

Per conseguire l'indennità di buonuscita, i dipendenti pubblici possono riscattare a titolo oneroso alcuni periodi o servizi.

Servizi

Sono riscattabili i seguenti periodi che coprono:

  • servizi statali non di ruolo;
  • servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l'indennità di fine servizio;
  • abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, requisito necessario per l'ingresso nei ruoli della Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425);
  • periodi di lavoro all'estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184);
  • diploma di assistente sociale;
  • corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • biennio del corso aspirante commissario e proseguimento degli studi universitari con l'ottenimento del diploma di laurea (articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341);
  • periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
  • servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
  • servizio di fatturista, riscattabile dal 1° gennaio 1976 (articolo 28, legge 29 aprile 1976, n. 177);
  • servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie o dal primo giugno 1974 negli altri casi (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 12 marzo 1968, n. 325);
  • servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
  • scuole sussidiate, riscattabile dal 1° gennaio 1976 (legge 177/1976);
  • servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 6 dicembre 1965, n. 1368);
  • servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417);
  • servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417, decreto del Presidente della Repubblica 417/1974);
  • Scuola superiore di pubblica amministrazione, corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l'accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
  • per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;
  • dottorato di ricerca;
  • assistente volontario nelle università;
  • periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382);
  • diploma di baccellierato, dall'anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l'insegnamento di religione cattolica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751);
  • diploma in Sacra teologia, corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
  • periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)
  • periodo di contrattista (articolo 7 legge 21 febbraio 1980, n. 28);
  • corso legale del diploma di traduttore e interprete;
  • servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all'amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all'ex ENPAS entro il 30 novembre 1973;
  • diploma presso l'Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali (sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 2000, n. 52); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l'ammissione al lavoro;
  • diploma ISEF, corso di studi riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 27 marzo 1980, n. 1054, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
  • istituti di patronato, servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112;
  • servizio reso quale “esercitatore” presso le università, equivalente alla figura di assistente volontario e utile ai fini pensionistici.

Servizi speciali

Tra i servizi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita ci sono anche quelli "speciali", cioè prestati in condizioni di particolare disagio per cui si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione. Essi sono:

  • indennità d'impiego operativo, con maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (legge 5 maggio 1976, n. 187 e legge 27 maggio 1977, n. 284)
  • indennità di paracadutismo, con maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
  • servizi di confine, con maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • servizi di volo, con maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • servizi di navigazione, con maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell'appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare, con maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre, i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l'ulteriore differenza;
  • servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate, maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • osservatori ONU, con maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973)
  • servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici, con maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • servizi di colonia, con maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
  • servizi in zona di armistizio, con maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
  • missioni internazionali, con maggiorazione di 1/3 (permanenza in zone di intervento – articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973);
  • servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all'aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63, legge 11 luglio 1980, n. 312);
  • servizio reso da centralinisti non vedenti, con maggiorazione di 1/3 (legge 29 marzo 1985, n. 113);
  • servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti, con maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 120.

Per i servizi speciali previsti dall'articolo 17 comma 2, legge 187/1976, dagli articoli 19, 20, 21, 22, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, dall'articolo 8, comma 5, legge 27 dicembre 1973, n. 838, e dall'articolo 3, comma 5, legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni e integrazioni: l'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all'espletamento dei suddetti servizi speciali, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7, comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i cinque anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni.  La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l'articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Altri periodi

Se non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza, si considerano riscattabili anche:

  • il corso di laurea;
  • il corso di specializzazione post-laurea;
  • i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).

A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi relativi al conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i titoli conseguiti non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Se il riscatto non produce effetti concreti perché l'interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all'ex INPDAP a tale titolo non sono rimborsabili.

Servizi non riscattabili

Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:

  • il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
  • il diploma di laurea conseguito all'estero, se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
  • il periodo come deportato civile in tempo di guerra;
  • i servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.