it

Ti trovi in:

Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Tutte le informazioni che riguardano la gestione speciale alla quale sono iscritti i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo. Eroga prestazioni come pensione di vecchiaia, di anzianità e ai superstiti.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

La Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere è un istituto obbligatorio integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di anzianità, vecchiaia e ai superstiti. Gli iscritti sono i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo, anche se parziale.

Prestazioni previste

La Gestione eroga le seguenti prestazioni:

La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'AGO contestualmente a quelli previsti dalla Gestione integrativa.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Gli iscritti alla Gestione hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione che:

  • siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell' assicurazione generale obbligatoria;
  • abbiano compiuto il 55° anno di età;
  • siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sottosuolo;
  • siano cessati definitivamente dal lavoro;
  • non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

A seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata quando il lavoratore ha compiuto il 55° anno di età e ha maturato l'anzianità contributiva prevista (dal 1° gennaio 2001 sono necessari 20 anni di contribuzione). 

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 60 anni di età, si procede d'ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'AGO. 

La pensione è calcolata in base all'anzianità contributiva maturata nell'AGO, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età. 

La pensione "complessiva" o pensione "speciale" si compone di due quote: la pensione anticipata dell'AGO, calcolata su tutta la contribuzione versata al FPLD, e la pensione integrativa, calcolata in base alle retribuzioni utilizzate per il calcolo dell'anticipata all'anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dei 60 anni.

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di vecchiaia spetta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. Coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 conseguono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Gli iscritti possono chiedere la pensione di anzianità a carico della Gestione stessa a condizioni agevolate. La pensione di anzianità spetta ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere che hanno raggiunto i seguenti requisiti a qualsiasi età:

  • 30 anni di contribuzione, compresi volontari e figurativi;
  • almeno 15 anni di lavoro in sotterraneo anche con discontinuità;
  • non alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

I minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione di anzianità per un massimo di cinque anni. 

Per i lavoratori impegnati in attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività sia cessata entro il 31 dicembre 2000 a causa di definitiva chiusura delle stesse e non abbiano perfezionato il requisito minimo per l'accesso alla pensione nella gestione speciale dei minatori, il numero dei contributi obbligatori è moltiplicato per un coefficiente a seconda della durata dell' attività lavorativa. 

I coefficienti di maggiorazione si applicano unicamente ai periodi di attività di sottosuolo e sono utilizzabili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione a carico della gestione speciale o alla pensione a carico dell'AGO, se non sono perfezionati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico della gestione minatori. Di seguito si indicano i coefficienti:

  • attività per meno di cinque anni, aumento del 20% (coefficiente 1,2);
  • attività per meno di dieci anni, aumento del 22,5% (coefficiente 1,225);
  • attività per più di dieci anni, aumento del 25% (coefficiente 1,25).

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di anzianità spetta trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. Ai lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 non si applicano le restrizioni della finestra introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma continuano a trovare applicazione le precedenti finestre fissate per i lavoratori con almeno 57 anni di età.

Fanno eccezione i lavoratori in mobilità, che possono accedere dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 122/2010.

PENSIONE AI SUPERSTITI

In caso di morte del pensionato ai superstiti spetta la reversibilità della quota di pensione AGO e della quota di pensione integrativa.

In caso di decesso dell'assicurato ai superstiti compete solo la pensione o l'indennità di morte o l'indennità una tantum.