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Requisiti pensionistici per il personale comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Tutte le informazioni necessarie a conoscere i requisiti per l’ottenimento della prestazione pensionistica rivolta ai lavoratori dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2026

Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale).

La normativa di riferimento

L'articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento a oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 emanato in attuazione della specifica delega prevista dall'articolo 2, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Pensione di vecchiaia

Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).

Questi requisiti tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori.

Occorre tuttavia evidenziare che il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti che non è adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (diversa dalla pensione di vecchiaia).

Pertanto, non si incrementa l’età anagrafica adeguandola agli ulteriori incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima per permanenza in servizio l’iscritto ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.

Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale fatto salvo l'adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.

Per il personale che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 trova applicazione la disciplina della c.d. finestra mobile di cui alla legge 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per il 2028 l’incremento è pari a tre mesi.

Restano in ogni caso confermati il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, decreto-legge 78/2010 (finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio 10 gennaio 2013, n. 545.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2027 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, decreto-legge 78/2010, avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e un mese, indipendentemente dall’età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e un mese;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e un mese. 

A decorrere dal 1° gennaio 2028 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, decreto-legge 78/2010, avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al primo punto, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per l’emanazione del provvedimento della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità è di 55 giorni dalla data della domanda completa di documentazione, quindi dall'ultimo documento pervenuto utile alla liquidazione (pagamento) della prestazione.

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