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Ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - prestazioni pensionistiche
Tutte le informazioni che riguardano il soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2023
Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è soppresso.
A partire da questa data il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è iscritto al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e si applicano integralmente le regole che riguardano tale Fondo.
Ai lavoratori che a quella data erano già iscritti al soppresso Fondo telefonici continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il predetto soppresso Fondo.
Le prestazioni dell'ex Fondo Telefonici
Agli iscritti al soppresso Fondo telefonici spettano tutte le prestazioni pensionistiche previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Calcolo della pensione
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla normativa vigente con riferimento alle anzianità contributive fino al 31 dicembre 2011.
Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate successivamente a tale data è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
- quota A: quantificata sull’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;
- quota D: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2011;
- quota contributiva: quantificata sull’anzianità maturata da gennaio 2012.
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata in base al sistema di calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
- quota A retributiva: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995;
- quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo non può superare il più favorevole fra i seguenti importi: 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, è prevista la pensione di vecchiaia cosiddetta contributiva.
Posizione assicurativa
Dal 1° luglio 2010 è abrogato l'articolo 28, legge 4 dicembre 1956, n. 1450 che consentiva il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all'AGO.
A decorrere dal 1° luglio la posizione assicurativa dei lavoratori telefonici può essere trasferita nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
I lavoratori possono ottenere il trasferimento d'ufficio a titolo gratuito della posizione assicurativa nell'AGO nell'ipotesi in cui siano cessati dal servizio entro il 30 giugno 2010 senza aver raggiunto i requisiti per la maturazione della pensione nel Fondo.
Resta possibile avvalersi della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le regole che disciplinano tali istituti.
Decorrenze
Si applica il regime delle decorrenze attualmente in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).